T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-06-2011, n. 1667

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha chiesto un permesso di soggiorno per motivi di studio in data 28/11/2007 e riceveva avviso di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza in data 23/07/2009. In data 18 luglio 2010 il ricorrente presentava ricorso amministrativo contro l’avviso di avvio del procedimento per il quale non otteneva risposta. Chiede quindi l’accertamento dell’obbligo della Questura di pronunciarsi e della fondatezza della sua pretesa.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti risulta che, benché in effetti l’amministrazione non si sia ancora pronunciata, il ricorrente invoca una risposta al suo ricorso amministrativo contro un atto meramente interno qual è la comunicazione di avvio del procedimento, anche nel caso in cui abbia il contenuto di un preavviso di rigetto.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile in quanto diretto nei confronti di atti interni al procedimento rispetto ai quali non sussiste obbligo di provvedere all’esame di eventuali ricorsi.

Occorre però rilevare che, avendo l’amministrazione richiesto in data 4 aprile 2011 al ricorrente l’invio di documentazione integrativa, come da documentazione in atti, essa non si può esimere dal concludere il procedimento nei termini in quanto, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90, l’attivazione da parte dell’amministrazione di un procedimento comporta il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *