Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona avverso la sentenza del Gup di Ancona con la quale, in data 20 gennaio 2010 è stata applicata ex art. 444 c.p.p., a G.G., la pena concordata col P.M. di anni due di reclusione in ordine alla imputazione di lesione personali volontarie aggravate dall’avere cagionato alla vittima una malattia certamente o probabilmente insanabile ai sensi dell’art. 583 c.p., comma 2, n. 1.

Deduce la illegalità della pena atteso che il reato contestato la prevede col limite minimo di sei anni di reclusione, riducibili per effetto della diminuente dovuta al rito, fino ad un massimo di anni quattro e non fino al limite (anni due) individuato nell’accordo ratificato dal giudice.

Il P.G. presso questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento, in tema di trattamento sanzionatorio, è ammesso, in base alla costante giurisprudenza, quando la pena risulti illegale.

Questo è il caso verificatosi nella specie, nel quale la soglia minima raggiungibile, data la contestazione e la assenza di attenuanti, era quella di anni quattro di reclusione mentre le parti avevano raggiunto l’accordo su una entità (anni due) non consentita dalla legge, allo stato della imputazione.

La sentenza, per la illegittimità dell’accordo delle parti che è a fondamento della stessa, deve dunque essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo per il prosieguo (sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10/2010) rv. 247841, Calibè).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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