T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 23-06-2011, n. 1666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per la presenza di una condanna penale e per la mancanza di redditi sufficienti.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva il seguente motivo di ricorso: violazione dell’art. 5 c. 5 D. Lgs. 286/1998 ed eccesso di potere in quanto il ricorrente vive da molti anni in Italia con la madre, il fratello e lo zio ed avrebbe un lavoro.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Dal complesso delle norme del TU. Immigrazione si desume che i requisiti essenziali per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono essenzialmente tre: a) una condotta di vita corretta, tale da far presumibilmente escludere ogni possibile pericolosità sociale; b) la disponibilità di un alloggio; c) lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento.

Tali elementi debbono sussistere cumulativamente, senza che possa ritenersi la sufficienza di uno o due soltanto di tali elementi.

Nel caso in questione il ricorrente non dà prova sufficiente dell’esistenza di un rapporto di lavoro in quanto presenta una comunicazione di assunzione alla Provincia di Milano senza comprovare se tale rapporto si stia svolgendo e se sia tale da garantire un reddito sufficiente. A ciò si aggiunge che presenta una comunicazione successiva di ammissione a socio in una cooperativa dalla quale non si desume nulla in merito all’esistenza, all’ubicazione, al contenuto ed alla retribuzione del lavoro. Da essa può desumersi solo, ex adverso, che il precedente rapporto non era andato a buon fine. Né a tal fine il ricorrente dà prova che il reddito dei suoi parenti sia sufficiente per garantirgli il sostentamento.

Per quanto riguarda poi l’altro elemento ostativo, costituito dalla condanna, il ricorrente non prova il presupposto per l’applicazione della valutazione più ampia delle cause ostative prevista dall’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/98, costituita dal ricongiungimento familiare, che non può essere comprovato con un semplice certificato anagrafico, trattandosi di un elemento che si desume dalle pratiche di soggiorno.

In definitiva, quindi, il ricorso va respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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