T.A.R. Marche Ancona Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 492 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il prof. C., titolare di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali presso la Scuola Media "Michelangelo Buonarroti" di Ancona, ha impugnato il decreto di accoglimento dell’istanza di dimissioni a decorrere dal 1.9.994, presentata al Capo d’Istituto in data 1.9.1993 e pervenuta 1’8.9.1993.

Il ricorrente deduce la pretesa illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge, con riferimento, in particolare,agli artt. 11 c. 16 e 18 della legge 537/1993, dell’eccesso di potere sotto vari profili e dell’incostituzionalità del comma art. 2, 2° comma, della Legge 7.8.19990, n. 241. A causa del ritardo nell’accoglimento dell’istanza, il ricorrente sostiene di avere sofferto la decurtazione del trattamento di cui all’art. 16 c.11 della Legge 537/93..

Il Ministero della Pubblica Istruzione si è costituito, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 9.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente rilevato che la giurisdizione è di questo giudice, dato che la domanda proposta dal pubblico dipendente per denunciare la illegittimità della tardiva accettazione delle proprie dimissioni da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, ancorché costituisca a sua volta un mezzo al fine di ottenere un migliore trattamento pensionistico, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di pubblico impiego, ovvero, all’epoca del ricorso, il giudice amministrativo (CdS sez. IV, 22.6.2004 n. 4376).

Nel merito, il ricorso va respinto.

Il Collegio non ha ragione, invero, di discostarsi dal diffuso orientamento in forza del quale "in base all’art. 10, comma 4 e 5. d.l. 6.11.1989, n. 357, conv. nella l. 27.12.1989, n. 417, le dimissioni del personale della scuola, direttivo, ispettivo, docente e non docente, se presentate entro il 31 marzo, hanno effetto dal 1 settembre successivo; se presentate dopo il 31 marzo, hanno effetto non già dal 1 settembre immediatamente seguente, e dunque del medesimo anno, bensì dal 1 settembre dell’anno dopo quello di presentazione. Tale normativa trova la sua giustificazione nell’esigenza di continuità scolastica, vale a dire nell’esigenza di evitare che le dimissioni, presentate nel corso dell’anno scolastico, creino disguidi e inefficienza nell’organizzazione scolastica e nell’attività di insegnamento. Conseguentemente si deve ritenere che il termine di sessanta giorni indicato dal d.m. 11.7.1991 n. 212 per l’accettazione delle dimissioni non decorra dal momento di presentazione di queste ultime, bensì dalla scadenza del termine per la revoca delle stesse, e dunque dal 1 aprile successivo" (CdSSez. VI 14.4.2004, n. 2090; 17.4.2009, n. 2328,16.11.2009 n. 8080). Né ha rilevanza che le dimissioni fossero la reiterazione di altre precedentemente presentate, colpite da precedente blocco pensionistico, considerato che rimaneva comunque la possibilità, per il ricorrente, di disporre la revoca della domanda

Con riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 18 della legge n. 537 del 1993, la stessa è manifestamente infondata, posto che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di chiarire come le disposizioni ivi contenute trovino plausibile spiegazione nella natura costitutiva del provvedimento di accettazione delle dimissioni, anche quando si tratti del personale della scuola (Corte Cost., 27.12.1996, n. 417).

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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