Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24929

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel procedimento penale a carico di P.G. ed altri, la Corte di Appello di Bologna disponeva la sospensione del giudizio in attesa che fosse decisa la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa stessa Corte di Cassazione con riferimento alla L. n. 251 del 2005, art. 10, ritenendo che la stessa questione fosse rilevante anche nel processo in corso.

Avverso la pronuncia anzidetta, il PG ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Il PG ricorrente denuncia l’abnormità dell’impugnato provvedimento, anche sotto il profilo dell’indebita stasi del procedimento, in mancanza, peraltro, di adeguata motivazione.

2. – La censura è palesemente infondata.

Ed invero, il provvedimento in esame si pone come espressione di legittimo potere discrezionale del giudice del dibattimento, ai fini dell’ordinato e razionale svolgimento del processo, e – come tale – non è in sè suscettivo di ricorso, alla stregua del principio di tassatività che informa il sistema delle impugnazioni.

L’ipotetica illegittimità, a cagione di eventuale erroneità nell’esercizio di quel potere, non varrebbe a ricondurlo nella sfera dell’abnormità e, dunque, della ricorribilità, stante la diversità concettuale tra le categorie giuridiche dell’abnormità e dell’illegittimità.

Il provvedimento in questione non si pone, dunque, al di fuori degli ordinari schemi e moduli procedurali nè determina indebita stasi del procedimento.

Non resta, allora, che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria d’inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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