T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 679Procedimento concorsuale Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor A.G., candidato risultato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di coadiutore amministrativo esperto – cat. B, riservato alle categorie protette – disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, indetto dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli in esecuzione alla deliberazione del Direttore generale n. 57 in data 28 gennaio 2010, è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti e i provvedimenti relativi al concorso medesimo, tra cui – in particolare – la deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito e la graduatoria stessa, invocandone l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Il ricorrente, che assume d’essere stato illegittimamente penalizzato nella valutazione dei titoli e, conseguentemente, nel punteggio complessivo e nella collocazione nella graduatoria di merito, ha chiesto anche l’accertamento del diritto all’attribuzione di punti 65,00 nella graduatoria finale ovvero del diverso punteggio da accertarsi in corso di causa, con la conseguente condanna dell’Amministrazione alla sua proclamazione quale vincitore del concorso in questione.

Ha affidato il ricorso ai seguenti motivi di diritto:

1. Violazione del bando di concorso quale lex specialis della gara. Violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Eccesso di potere per carenza dei fatti, travisamento di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà ovvero irragionevolezza. Sviamento di potere.

2. Violazione, sotto altro profilo, del bando di concorso quale lex specialis della gara. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per carenza dei fatti, travisamento di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà ovvero irragionevolezza. Sviamento di potere.

3. Violazione, sotto altro profilo, del bando di concorso quale lex specialis della gara. Violazione, sotto altro profilo, dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice. Eccesso di potere per carenza dei fatti, travisamento di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà ovvero irragionevolezza. Sviamento di potere.

4. Violazione di legge con riferimento all’art. 6, comma 1, lett. b, della legge 241 del 7 agosto 1990. Violazione dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell’attività amministrativa. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei fatti, travisamento di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali. Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, arbitrarietà ovvero irragionevolezza. Sviamento di potere. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

L’Azienda Sanitaria Locale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

La causa, dopo la rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare, è stata chiamata alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 e, quindi, trattenuta per la decisione.

Il ricorrente contesta, sotto diversi profili, la mancata valutazione da parte della commissione di concorso del servizio trentennale da lui prestato presso l’E., circostanza che, tra l’altro, gli avrebbe precluso di collocarsi tra i vincitori del concorso medesimo.

La commissione di concorso non gli ha attribuito, infatti, alcun punteggio per i titoli di carriera, in quanto ha ritenuto non valutabile il servizio prestato presso l’E. dal 30/4/1969 al 30/12/2003 con la qualifica di Responsabile Tecnico Amministrativo, in quanto "non si comprende la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, convenzionato, liberoprofessionista), non sono specificate le mansioni – ruolo tecnico o amministrativo – non sono indicati né livello, né se a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale, secondo i criteri prefissati".

Il ricorso è fondato in relazione al profilo della violazione dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dedotto con il quarto motivo di gravame.

Osserva al riguardo il Collegio che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, nei concorsi a pubblici impieghi il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241 (C.d.S., VI, 5.12.2005, n. 6958).

Tale principio è stato, peraltro, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici anche in epoca antecedente al suo riconoscimento positivo, quale diretto corollario del canone costituzionale di buon andamento amministrativo preordinato ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento concorsuale (C.d.S., V, 29.10.1971, n. 964; VI, 28.11.1975, n. 618; VI, 30.10.1981, n. 599; VI, 19.11.1984, n. 644; VI, 4.2.1985, n. 40 e C.g.a.r.s., 20.12.1988, n. 810).

Nel caso di specie, consta che il signor G. a corredo della domanda di ammissione al concorso abbia prodotto una dichiarazione indicante il servizio prestato presso l’E. dal 30/4/1969 al 30/12/2003 con la qualifica di Responsabile tecnico amministrativo e il motivo della cessazione di tale "rapporto di lavoro" e, inoltre, documentazione comprovante l’ottenimento di una borsa di studio per la partecipazione ad un corso di perfezionamento e specializzazione riservato ai dipendenti.

Consta, peraltro, che tale dichiarazione sia conforme al bando di concorso e allo schema di domanda allegato allo stesso, i quali si limitavano a stabilire il dovere per gli aspiranti di indicare "i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego" (vedi "Presentazione delle domande"lett. h e allegato A lett. n), senza null’altro specificare.

Ciò nonostante, la commissione di concorso, anziché invitare il ricorrente a specificare ulteriormente il servizio prestato, ha ritenuto lo stesso non valutabile.

Orbene, tale modo di agire s’appalesa censurabile, atteso che la commissione, oltre a non tener conto dell’ambiguità della clausola della lex specialis, ha tralasciato anche di considerare che "i criteri prefissati", rispetto ai quali appariva discostarsi la dichiarazione resa dall’interessato, non erano in realtà contenuti nel bando di concorso, ma erano stati stabiliti da essa stessa nel corso della prima riunione tenutasi il 2 novembre 2010 e riportati nel relativo verbale (all. 4 fascicolo documenti ricorrente) ovvero quando il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso era oramai scaduto.

Sicché, all’evidenza, il ricorrente in nessun modo avrebbe potuto conformarvisi.

Peraltro, gli indizi ritraibili dalla dichiarazione resa dal signor G. e dalla documentazione dal medesimo prodotta avrebbero dovuto ragionevolmente indurre la commissione di concorso a ritenere idoneamente attestato per lo meno il suo status di dipendente (a tempo indeterminato) dell’E., atteso che in tal senso deponevano la durata del rapporto di lavoro dichiarato e la fruizione, in costanza dello stesso, dei benefici riservati ai soli dipendenti, conseguendone la doverosità dell’esercizio da parte della commissione medesima del dovere di soccorso, mediante invito al candidato a "chiarire"o "specificare", entro un termine prestabilito, il servizio prestato ai fini dell’attribuzione della valutazione dei titoli di carriera.

Si ribadisce, infatti, che il bando, pur prescrivendo che le dichiarazioni rese dai candidati dovessero contenere "tutti gli elementi utili e necessari ai fini della valutazione, secondo le indicazioni specificate nelle note di compilazione allegate al presente bando" e che dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi avrebbero potuto determinare "l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformità dei dati forniti", non evidenziava che la dichiarazione relativa ai servizi prestati presso le PP.AA. avrebbe dovuto specificare la tipologia del rapporto di lavoro, le mansioni, il livello e se a t.i. o t.d., a tempo pieno o parziale.

L’esigenza di fornire tali indicazioni, ritraibile, seppur solo in parte, da un’attentissima lettura degli artt. 20, 21 e 22 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, alla cui disciplina rinvia genericamente il bando, pare, peraltro, travalicare il limite della normale diligenza esigibile da un candidato che ambisce a concorrere per la copertura di un posto di categoria B, per lo più riservato ai sensi della legge n. 68 del 1999.

Né, del resto, ad escludere il dovere della Commissione di invitare il ricorrente a regolarizzare la propria dichiarazione può valere l’esigenza invocata dalla difesa dell’Amministrazione di salvaguardare la par condicio tra i concorrenti, atteso che, all’evidenza, nel caso di specie sussistevano indizi sufficienti per ritenere esistente un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto, il candidato non avrebbe dovuto "integrare" la dichiarazione, ma unicamente precisare o chiarire l’eventuale ascrivibilità della qualifica di Responsabile tecnico amministrativo rivestita presso l’E. al profilo professionale a concorso o alle qualifiche corrispondenti o, eventualmente, a quello delle categorie superiore o inferiore, visto che la commissione, nella seduta di cui innanzi s’è detto, aveva stabilito di valorizzare tali aspetti.

Nessun vulnus poteva, dunque, arrecare alla procedura l’invito che in tal senso la commissione avrebbe dovuto rivolgere al signor G..

Del pari, nessuna rilevanza può assumere la ritenuta non comparabilità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’E. con quello alle dipendenze di una pubblica amministrazione, atteso che, all’evidenza, la difesa dell’Amministrazione ha introdotto un elemento motivazionale che in realtà non si rinviene nella decisione della commissione e che, anzi, risulta allo stato inammissibile, in quanto posto in violazione del principio del divieto di integrazione postuma della motivazione dell’atto amministrativo (Tar Lombardia, Milano, I, 1 luglio 2010, n. 2691).

Prova ne è che la commissione non ha messo in dubbio l’astratta valutabilità del servizio prestato dal signor G. presso l’E., ma unicamente ritenuto di non disporre, nel caso concreto, di elementi sufficienti per attribuire il punteggio secondo i criteri prefissati.

Non v’è dubbio, infatti, che gli apprezzamenti in ordine alla valutabilità o meno del servizio presso un dato ente debbano precedere, da un punto di vista logico, quelli relativi alla concreta attribuzione del punteggio, con la conseguente inutilità di spendere argomentazioni a sostegno della ritenuta impossibilità di utilizzare i criteri valutativi prestabiliti laddove il servizio non sia radicalmente valutabile.

Dalla motivazione addotta dalla commissione a sostegno della mancata attribuzione di punteggio al signor G. per i titoli di carriera non trapela, però, alcun indizio che possa portare ragionevolmente a ritenere che il servizio svolto dal medesimo presso l’E. sia stato giudicato, in sede concorsuale, non comparabile a quello presso le pubbliche amministrazioni, ma solo, per l’appunto, manchevole di quelle indicazioni alle quali poteva essere correlata l’attribuzione del punteggio.

In definitiva, in accoglimento del motivo in esame ed assorbiti gli ulteriori dedotti, il ricorso va accolto nei termini innanzi precisati e, per l’effetto, annullati gli atti e i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente.

Resta in ogni caso ferma l’ulteriore attività tecnicodiscrezionale dell’Amministrazione, conseguendone l’impossibilità per questo giudice di accogliere le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare interamente le spese e le competenze di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti e i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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