Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato 24928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione D.R.A., persona offesa nel procedimento penale iscritto in ordine alla fattispecie di cui all’art. 483 c.p., a carico di V.S.B. e F. F..

Oggetto della denuncia era stato il fatto che gli indagati avevano dichiarato, in occasione della alienazione di un proprio immobile, che lo stesso era libero da eventuali diritti di prelazione di terzi.

Oggetto del ricorso è il decreto col quale, de plano, il Gip del Tribunale di Treviso, in data 29 giugno 2010, ha disposto l’archiviazione, rilevando come l’opposizione proposta dalla persona offesa contro la richiesta del PM fosse inammissibile.

Deduce la insufficiente motivazione sulla inammissibilità della opposizione. La audizione delle persone indicate dalla opponente avrebbe messo in luce la sussistenza in capo alla D.R. dei requisiti previsti per l’esercizio del diritto di riscatto agrario.

Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.

Il principio di cui deve farsi applicazione nel caso di specie, come regolarmente effettuato anche dal giudice del merito, è quello, più volte ribadito da questa Corte anche a Sezioni unite, secondo cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l’intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art. 410 c.p.p., comma 1, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari). (Sez. U, Sentenza n. 2 del 14/02/1996 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204133).

Come posto in evidenza anche nella requisitoria del Procuratore Generale, i parametri della opposizione ammissibile non erano rispettati nel caso di specie nel quale, pur facendo la opposizione medesima riferimento a talune indagini suppletive, queste ultime erano presentate prive del requisito della specificità e soprattutto della idoneità ad incidere concretamente sulla attività compiuta dal PM. Infatti,la richiesta di provare per testi la qualità di coltivatore diretto della persona offesa non avrebbe potuto intaccare la prospettazione del PM richiedente l’archiviazione, atteso che tale richiesta era fondata, in diritto, sulla osservazione che l’attestazione degli indagati asseritamente oggetto del reato ex art. 483 c.p., nello specifico atteneva a fatti che l’atto pubblico di vendita – in cui quella doveva rifluire – non era destinato a provarne la verità. E ciò in sintonia con l’orientamento di questa Corte in base al quale la fattispecie criminosa di cui all’art. 483 cod. pen. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale (Sez. 5, Sentenza n. 19361 del 13/02/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 234538). Orbene, fermo restando che la valutazione della infondatezza della notitia criminis attiene ad un’area della motivazione – che il Gip che archivia de plano deve rendere – diversa e ulteriore rispetto a quella della inammissibilità della opposizione della P.O., è evidente che quest’ultima è destinata a superare il vaglio della ammissibilità solo quando contenga la indicazione di investigazioni suppletive che attengono alla ricostruzione della fattispecie concreta presa in esame dal titolare della azione penale e non anche quando con essa si criticano prospettazioni del PM sulla qualificazione giuridica individuata.

Nel caso di specie, in conclusione, il Gip ha effettuato una valutazione corretta in ordine alla inidoneità dell’atto di opposizione e delle investigazioni in esso prospettate, a incidere sui risultati della attività del Pm, conclusione che arrestava sulla soglia della valutazione (esclusa) di rilevanza penale della condotta denunciata, a prescindere dunque dalla completezza o meno della prova dei fatti addebitati agli indagati.

Non si apprezza quindi la violazione del contraddittorio che sarebbe potuta derivare da una indebita affermazione di inammissibilità della opposizione e quindi dalla adozione della procedura de plano, unico motivo deducibile con ricorso avverso il decreto di archiviazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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