T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 677 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5.11.2010 i signori G.M.C., P.P., C.A. e S.I. hanno chiesto al Tribunale a) di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determina n. 1340 del 5.08.2010 del Direttore del Servizio Risorse Umane del Comune di Torino avente ad oggetto "Selezione pubblica a 15 posti di dirigente. Recepimento della graduatoria finale", la determina n. 38 del 24.05.2010 del Direttore Generale di individuazione della Commissione esaminatrice e della Segreteria tecnica, il provvedimento contenente la loro esclusione dalla prova orale e la graduatoria finale 4.08.2010 degli idonei predisposta dalla Commissione Giudicatrice, nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ivi compresi gli atti di nomina dei vincitori; b) di accertare "il danno ingiusto (da essi) subito… per effetto dell’illegittimo provvedimento di esclusione dalla ammissione alla prova orale del concorso per cui è causa"; c) di condannare il Comune di Torino al risarcimento di detto danno.

A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno dedotto di essere tutti dipendenti del Comune di Torino, titolari di laurea, master di formazione manageriale e di anzianità di servizio tali da consentire loro l’accesso alla funzione dirigenziale e di aver presentato domanda di partecipazione alla selezione per esami indetta dal Comune per la copertura con contratto a tempo indeterminato di 15 posti nel profilo di dirigente, di essere stati ammessi a prendere parte alla selezione e di aver sostenuto la prova scritta, ma di essere stati esclusi dalle prove orali.

In relazione ai provvedimenti impugnati i ricorrenti hanno lamentato 1) violazione dell’art. 35 e dell’art. 57 del d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 9 e 10 DPR n. 487/1994, nonché degli artt. 27 e 29 del Regolamento assunzioni del Comune di Torino; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e trasparenza; 2) violazione dell’art. 11 del DPR n. 487/1994 nonché degli artt. 19, 22 e 29 del Regolamento assunzioni; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento. Violazione del principio di trasparenza e di garanzia; 3) violazione degli artt. 11, 13 e 14 del DPR n. 487/1994 nonché degli artt. 22, 19, 29, 28 del Regolamento assunzioni; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento. Violazione dei principi di segretezza e garanzia dei candidati; 4) violazione degli artt. 12 e 15 DPR n. 487/1994, nonché degli artt. 26 e 29 del Regolamento assunzioni, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento; 5) violazione dell’art. 2043 c.c. nonché degli artt. 1223 e 1226 c.c.

Con atto depositato il 26.11.2010 si è costituito in giudizio il Comune di Torino, eccependo l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità ed, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso

Il 29.12.2010 i ricorrenti hanno notificato motivi aggiunti, con i quali hanno provveduto ad impugnare anche le deliberazioni della Giunta Municipale del 5.10.2010 e del 30.11.2010 e la determina dirigenziale 30.11.2010 n. 1945, avente ad oggetto "selezione pubblica 2/10 assunzione a tempo indeterminato di n. 21 dirigenti" e a proporre ulteriori doglianze.

Con ordinanza n. 59/2011 del 20.01.2011 il Collegio, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris, ha accolto la sospensiva.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1024/2011 del 2.03.2011, ha, però, riformato tale decisione, ritenendo che "nella comparazione dei diversi interessi coinvolti… (dovesse) accordarsi prevalenza a quello pubblico alla prosecuzione dell’esercizio delle funzioni dirigenziali da parte dei dirigenti nominati in rilevanti settori dell’organizzazione comunale, tenuto, altresì, conto dell’imminente trattazione della fase di merito".

Con atto depositato il 15.04.2011 si sono costituiti in giudizio i controinteressati, chiedendo al Tribunale di dichiarare inammissibili o, comunque, respingere, perché infondati, il ricorso ed i motivi aggiunti.

A seguito di un’integrazione istruttoria disposta dal Presidente della Sezione, all’udienza pubblica del 18.05.2011 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso per carenza di interesse; i ricorrenti, che hanno articolato le loro censure distinguendole in "vizi relativi alla Commissione esaminatrice", "illegittimità della fase preparatoria", "illegittimità relative allo svolgimento della prova" ed "illegittimità della fase di valutazione", pur non avendo chiesto immediatamente dopo l’esclusione dalla prova orale, in via cautelare, l’ammissione con riserva, (probabilmente anche per la natura radicale dei principali vizi denunciati) nutrono, infatti, un interesse concreto ed attuale all’annullamento ed alla ripetizione di tutta la procedura.

Ciò non esclude, in ogni caso, l’inammissibilità di singoli motivi, rispetto ai quali i ricorrenti risultano effettivamente privi di interesse, come nel caso delle censure relative alla nomina della Segreteria della Commissione, compiuta da un organo asseritamente incompetente, ma riguardante un aspetto non influente direttamente sulla posizione dei ricorrenti, o dei vizi lamentati in rapporto alla fase di ammissione dei candidati, che, riservata dal Regolamento assunzioni all’Amministrazione, sarebbe stata, invece, svolta dalla Commissione, senza, però, alcun pregiudizio per i ricorrenti (tutti ammessi ad espletare la prova scritta).

Parimenti inammissibili, non per carenza di interesse, bensì per tardività, sono, inoltre, come eccepito dall’Amministrazione e dai controinteressati, alcune delle censure dedotte dai ricorrenti nei motivi aggiunti in rapporto alla pretesa ingerenza della Giunta nella nomina del Presidente della Commissione e alla partecipazione, in qualità di componente della Commissione, dell’ing. Quirico, rappresentante del DIR.COM, Sindacato dei dirigenti comunali.

Infondati sono, poi, tutti i vizi denunciati in relazione alla determina 24.05.2010 n. 38 di individuazione della Commissione esaminatrice.

Sotto un primo profilo i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della nomina della Commissione da parte del Direttore Generale, Presidente della Commissione stessa, per incompetenza, deducendo che "l’attribuzione al Presidente della Commissione della individuazione degli esperti, e non anche della loro nomina, avrebbe dovuto indurre a recepirne l’indicazione, che avrebbe dovuto essere formalizzata in atto deliberativo… da parte della Giunta Municipale"; tale censura non appare meritevole di accoglimento, tenuto conto del dettato dell’art. 27 del Regolamento assunzioni, per cui "le commissioni giudicatrici sono costituite con determina dirigenziale" e del fatto che il provvedimento n. 38/2010 risulta adottato dall’ing. Vaciago in qualità di Direttore Generale della Città di Torino e non come Presidente della Commissione.

Non condivisibili sono, inoltre, le argomentazioni relative alla pretesa violazione, sempre nella nomina della Commissione, delle pari opportunità, per la presenza, all’interno dell’organo collegiale, solo di componenti di sesso maschile: come evidenziato da costante giurisprudenza "la mera circostanza che una commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da donne (così come prescritto dall’art. 9, comma 2, d.P.R n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali: tale violazione, infatti, è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile" (Cons.St., sez. VI, 27/12/2006, n. 7962; Cons.St., sez.V, 23/10/2007 n. 5572; TAR Campania, Napoli, sez. III, 3/02/2010 n. 558). Di una simile condotta, anche alla luce dei risultati della selezione, che hanno visto l’affermazione di numerose concorrenti nelle prime posizioni della graduatoria, non si riscontra, in verità, alcun concreto indizio nella procedura oggetto di causa.

Non possono, poi, essere accolte neppure le censure di violazione dell’art. 35 comma 3 lettera d) d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9 DPR n. 487/1994 per la presenza nella Commissione esaminatrice del dr. Repice, successivamente eletto Sindaco di Tropea, e di violazione dei principi di terzietà e di imparzialità, in relazione alla coincidenza tra la composizione della Commissione esaminatrice e quella della Commissione responsabile del Master di formazione manageriale per dirigenti di Ente locale tenutosi presso la Civica Amministrazione: da un lato, quanto all’interpretazione dell’espressione "cariche politiche", il Collegio ritiene di aderire all’orientamento per cui per integrare la causa di incompatibilità di cui all’art. 35 comma 3 d.lgs. n.165/2001 è necessario "un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche politiche… e l’attività dell’ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione" (cfr. Cons.St., sez. V, 27/05/2003 n. 6257).

Nel caso in questione la carica di Sindaco di Tropea, acquisita dal dr. Repice nel corso della procedura, non appare neppure in astratto, vista la distanza e la dimensione dei due enti locali, idonea a riverberare i suoi effetti sulla selezione indetta dalla Città di Torino.

Dall’altro lato, il fatto che la Commissione esaminatrice fosse composta dagli stessi membri che avevano fatto parte della Commissione responsabile del Master non sembra integrare alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. richiamati dal DPR n. 487/1994 e dall’art. 29 del Regolamento assunzioni, nè costituire, in ogni caso, una violazione dei principi di terzietà ed imparzialità in danno dei ricorrenti che, occorre ricordare, hanno tutti partecipato, a differenza di altri concorrenti risultati vincitori della selezione, al Master in oggetto conseguendo una positiva votazione finale.

Parimenti infondati sono anche gli ultimi tre vizi lamentati dai ricorrenti in merito alla composizione della Commissione, costituiti dalla cessazione della posizione di impiego di due dei quattro componenti durante l’espletamento della procedura di selezione, dal numero pari dei commissari e dalla mancata specificazione delle discipline specialistiche dei tre componenti nominati in qualità di "esperti".

I tre commissari risultano essere stati, infatti, nominati non tanto perché dipendenti dell’Amministrazione procedente, quanto, piuttosto, perché "persone di comprovata esperienza nelle diverse aree di specializzazione": da qui l’ininfluenza, sulla loro permanenza all’interno della Commissione, del collocamento in quiescenza di due di essi, anche alla luce della possibilità, in ogni caso, di una loro conferma tacita e in base a quanto disposto dall’art. 9 c. 4, DPR n. 487/94, per cui "il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi…".

Quanto al numero dei commissari, il Regolamento del Comune di Torino non prescrive che i membri delle Commissioni di concorso siano dispari, ma soltanto che risultino almeno tre, senza che alla fattispecie in questione siano applicabili le specifiche regole dettate dalla legge per le commissioni aggiudicatrici dei contratti. A ciò si aggiunge anche la circostanza per la quale tutti i giudizi nella selezione de qua sono stati adottati all’unanimità.

L’ultima censura appare, infine, del tutto generica e non meritevole di accoglimento, vista la "comprovata esperienza" dei commissari, riconosciuta dagli stessi ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio e dimostrata dall’aver ricoperto i più alti vertici dell’Amministrazione nelle aree giuridica, tecnica e gestionale.

Fondati sono, invece, i vizi denunciati dai ricorrenti nel secondo e nel terzo motivo, in relazione alla predisposizione ed alla conservazione della prova scritta, poiché "diversamente dalla previsione dell’art. 11 del DPR 487/94 e dell’art. 22 del regolamento assunzioni che ne impone la contestualizzazione immediatamente prima delle prove", la Commissione avrebbe formulato i quesiti da somministrare ai candidati ben cinque giorni prima della data della prova, fissata per il 14 luglio 2010.

Dinanzi all’espressa prescrizione dell’art. 22 del Regolamento concorsi, superabile solo "nel caso in cui la preparazione degli argomenti della prova non possa avvenire nell’immediatezza della stessa", garantendo " sino al giorno dell’esame la segretezza di quanto deliberato e la custodia di quanto predisposto" e con l’indicazione nel verbale delle "modalità di tali operazioni", l’Amministrazione non solo ha elaborato le domande da sottoporre ai candidati, come detto, cinque giorni prima della prova scritta senza enunciare nel verbale alcuna ragione per tale anticipazione, ma ha anche omesso di indicare – se non in modo del tutto generico – le misure adottate per garantire le esigenze di segretezza dei quesiti stessi, tanto più stringenti visto che l’effettuazione delle copie da distribuire ai concorrenti sarebbe stata affidata ad una tipografia esterna.

A sanare tali omissioni non possono, poi, concorrere, per l’inequivoca formulazione dell’art. 22 reg. cit., né le giustificazioni fornite ex post dalla difesa del Comune circa l’"intrinseca complessità e settorialità della selezione in oggetto" e "la struttura formale e grafica del questionario" (in cui ogni domanda era semplicemente seguita da 12 righe vuote per la risposta), che si rivelano insufficienti in relazione alle dimensioni della selezione, alle caratteristiche ed alla durata complessiva della prova nonché alle possibilità dell’Amministrazione procedente, né l’enunciazione nel verbale del conferimento del "mandato al Segretario Sig.ra Maria Pia Re di conservare le domande in modo da garantirne la segretezza e di provvedere alla stampa il giorno 13 luglio 2010 presso tipografia esterna" e di conservare "il materiale, debitamente sigillato… con la massima cura sino al momento di espletamento della prova".

Tale ultima annotazione nulla dice, in verità, delle misure in concreto adottate dall’Amministrazione per assicurare la custodia delle prove, soprattutto in occasione delle operazioni di fotocopiatura.

La natura delle illegittimità riscontrate, travolgendo tutti gli atti impugnati ad eccezione della determina 24.05.2010 n. 38 di individuazione della Commissione esaminatrice, permette l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso e conduce alla necessità della ripetizione dell’intera selezione.

Attraverso il nuovo espletamento dell’intera procedura potrà essere soddisfatto in forma specifica l’interesse dei ricorrenti a poter prendere parte alla selezione e a concorrere per l’assegnazione dei posti da dirigente.

Alla luce di ciò, infondata si rivela la domanda di risarcimento del danno per equivalente, peraltro solo genericamente formulata.

Per la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando,

– rigetta il ricorso nella parte relativa alla determina 24.05.2010 n. 38 di individuazione della Commissione esaminatrice;

– accoglie per il resto il ricorso ed i motivi aggiunti, e, per l’effetto, annulla gli altri provvedimenti impugnati;

– rigetta la domanda di risarcimento del danno;

– compensa tra tutte le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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