Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24927

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.T., quale terzo estraneo al processo, avverso la ordinanza in data 8 giugno 2010 con la quale il Tribunale di Verona ha disposto la confisca della vettura Suzuki formalmente ad essa intestata ma ritenuta di fatto appartenere alla madre B.A., nonchè la confisca e la distruzione della targa modificata.

L’auto era stata sottoposta a sequestro preventivo il 23 febbraio 2009, ad opera del Gip, che l’aveva ritenuta mezzo utilizzato dalla imputata B. per compiere una serie di furti in danno di anziani che uscivano dall’ufficio postale o da banche e che venivano attirati con offerte di tipo sessuale.

La B. era stata tratta a giudizio per rispondere del furto commesso il 12 gennaio 2009 con le anzidette modalità e in tale frangente era stata sorpresa a bordo della citata Suzuki. Aveva poi patteggiato la pena che le era stata applicata, con sentenza del Tribunale, il 6 novembre 2009. In quella occasione tuttavia il Tribunale nulla aveva disposto a proposito dell’autovettura e della targa in sequestro.

Investito della istanza di restituzione del mezzo proposta dalla intestataria formale della vettura, la figlia della imputata, lo stesso Tribunale, su conforme richiesta del PM, si era espresso per la confisca di entrambi i beni nei termini sopra detti.

Deduce l’impugnante il vizio di motivazione.

Premette che il processo contro la B. per il reato di furto è pendente in Cassazione, essendo stata impugnata con ricorso la sentenza di patteggiamento.

La B. è stata posta agli arresti domiciliari dal novembre 2009, data della sentenza di applicazione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

Il giudice, nel respingere la istanza di restituzione avanzata da essa G. e disporre la confisca nonostante la formale intestazione del mezzo alla ricorrente, aveva reso una motivazione del tutto incompleta sostenendo che la vettura a bordo della quale si trovava la B. al momento dell’arresto presentava caratteristiche coincidenti con la descrizione che altre vittime di furti, compiuti con modalità analoghe, avevano effettuato in relazione al mezzo usato dalla colpevole.

Il Giudice non aveva indicato quali persone avessero reso tali dichiarazioni e in quali occasioni, così menomando sostanzialmente i diritti difensivi della interessata, terza estranea al reato e quindi titolare di un bene non assoggettabile a confisca.

A causa di tale lacuna, rimaneva del tutto apodittica la affermazione del giudice secondo cui l’auto doveva essere confiscata perchè utilizzata "sistematicamente" per commettere reati della stessa specie.

Ugualmente apodittica era l’affermazione del Tribunale riguardante la disponibilità di mezzi finanziari per l’acquisto del mezzo, esistenti in capo alla imputata e non esistenti in capo ad essa G..

La ricorrente sottolinea come il conto corrente di cui la madre disponeva assieme al marito G.R. era depositario di disponibilità del tutto legittime del medesimo G. e, d’altra parte, essa non aveva fornito delucidazioni sulle proprie capacità finanziarie, come pure sottolineato dal Tribunale, in quanto estraneo al processo, essendo viceversa di competenza del PM provare le circostanze utili alla adozione dei provvedimenti coattivi.

Infine il vizio di motivazione cadrebbe anche sul requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato che avrebbe dovuto configurarsi per giustificare il ricorso alla misura di sicurezza patrimoniale. Ebbene tale attualità era da escludersi essendo la B. agli arresti domiciliari.

Infine fa presente il difensore che la targa del mezzo, per quanto modificata con apposizione di cifre e lettere autoadesive, ben può essere ripristinata agevolmente.

Il Pg presso questa Corte ha chiesto che, ritenuto il provvedimento emesso dal giudice della esecuzione, lo si rinvii al medesimo tribunale per il previo, necessario, giudizio di impugnazione nel merito.

Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno.

Invero la impostazione prospettata dal PG della Cassazione sembrerebbe prima facie opinabile posto che in materia istanze di restituzione di beni sottoposti a sequestro il giudice della esecuzione diviene competente soltanto dopo che la sentenza non è più soggetta a impugnazione.

Invero tale principio è dettato nell’art. 263 c.p.p., u.c. con riferimento ai provvedimenti di sequestro probatorio.

Il fatto che la norma dell’art. 104 disp. att. c.p.p., che prevedeva la equiparazione della procedura per il sequestro probatorio al sequestro preventivo, sia stata integralmente modificata per effetto della L. n. 94 del 2009 (art. 2, comma 9, lett. a)), con disposizioni di altro genere, non fa venire meno il principio suddetto che è comunque enucleatale anche dall’art. 91 disp. att. c.p.p., sul giudice competente in ordine alle misure cautelari, da intendersi tanto personali quanto reali.

Ebbene la detta disposizione afferma che prima della definitività della sentenza e, in particolare in pendenza del ricorso per cassazione, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono di competenza del "giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

Nella specie, dunque, è da ritenersi che il Tribunale sia stato adito dalla parte ed abbia provveduto non quale giudice della esecuzione, ma quale giudice che aveva pronunciato la sentenza ancora soggetta ad impugnazione dinanzi alla Cassazione.

Ciò posto, non è risolta però la questione sul gravame che deve ritenersi ammesso contro il provvedimento di confisca emesso dal giudice del merito, separatamente dalla sentenza, quando a dolersene sia, come nella specie, un terzo estraneo al processo.

Ebbene, ha osservato sul tema una precedente sentenza di questa Corte, alla quale si aderisce, che "il terzo rimasto estraneo al procedimento penale, nell’ambito del quale sia stato disposto il sequestro preventivo e successivamente la confisca dei beni di cui rivendica la proprietà, nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, può esperire il rimedio previsto dall’art. 263 c.p.p., presentando istanza di restituzione al giudice che ha la disponibilità del procedimento ( art. 263 c.p.p., comma 1). Questi, legittimamente potrà decidere con ordinanza de plano, essendo la procedura camerale ex art. 127 c.p.p. prevista, dall’art. 263 c.p.p., comma 5, solo in sede di opposizione ai decreto dei p.m., il quale ha la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nella fase delle indagini preliminari ( art. 263 c.p.p., comma 4) (Sez. 6^, 22/9/1998-31/3/1999, n. 2646, Potenza, riv. 214046; Sez. 6^, 1/4- 9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675).

…Il giudice competente provvedere applicando analogicamente la procedura di cui all’art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 674 c.p.p., comma 4, cioè "senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato". Avverso l’ordinanza in tal modo pronunciata, non è previsto alcun mezzo di impugnazione e, quindi, il rimedio esperibile non è l’appello ex art. 322 bis c.p.p. …, perchè in materia di istanza di restituzione,…., la normativa applicabile non era quella di cui all’art. 321 c.p.p., comma 3 e art. 322 bis c.p.p., bensì quella di cui all’art. 263 c.p.p., comma 1.

Anche se la legge non prevede alcun mezzo di impugnazione del rigetto di istanza di restituzione avanzata da terzo estraneo al processo, poichè l’esigenza di tutela sostanziale dei diritti dell’interessato non può non essere salvaguardata, deve essere esteso in via analogica il rimedio della opposizione previsto per gli incidenti di esecuzione dall’art. 667 c.p.p., comma 4, secondo periodo (Sez. 5^, 30/9-28/10/1993, n. 3018, Bartke, riv. 195238; Sez. 6^, 24/5- 28/7/1995, n. 20296, Mancini, riv. 202975; Sez. 4^, 6/11-7/10/1997, n. 2417, CE, riv. 210093; Sez. 6^, 1/4-9/7/1999, n. 1166, Inchingolo, riv. 214675). In tal modo viene assicurato il contraddittorio secondo la procedura prevista dall’art. 666 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 14146 del 14/03/2001 Cc. (dep. 05/04/2001) Rv. 218641; conf. Rv. 241844).

Essendo, dunque, necessario procedere al giudizio di opposizione, gli atti, previa riqualificazione del gravame, debbono essere rimessi al Tribunale di Verona per quanto di competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per la relativa decisione.

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