Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova, pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a C. C. la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 626 c.p., nn. 2 e 6 per essersi impossessato della somma di Euro 1.600,00 sottraendola all’interno di un bar dopo aver forzato la vetrata e piegato le inferriate di una grata di protezione ed aver ancora forzato le serrature di un apparecchio cambia-monete e di quattro videogiochi. Sul presupposto che la condotta contestata fosse del tutto simile a quella per la quale l’imputato era stato condannato con precedente sentenza divenuta irrevocabile, il Tribunale applicava la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 150,00 di multa in continuazione sulla pena inflitta con l’anzidetta pronuncia.

Avverso la decisione anzidetta, il PG ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Il PG ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 624, 624-bis e 625 nonchè difetto di motivazione al riguardo, sul riflesso che nel caso di specie, in cui l’illecito era stato posto in essere in ambito equiparabile alla privata dimora, avrebbe dovuto riconoscersi il reato di cui all’art. 624-bis. Lamenta, inoltre, il difetto di motivazione in ordine alla ritenta continuazione, non emergendo da alcun elemento l’identità di disegno criminoso.

2. – La censura del PG ricorrente, certamente delibabile anche in tema di patteggiamento – posto che la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) (cfr, in questi termini, Cass. Sez. Un. 19.1.2000, n. 5, rv. 215825) – sarebbe in linea astratta giustificata.

Ed invero, il fatto così come rubricato risulterebbe astrattamente riconducibile al paradigma del reato di cui all’art. 624 bis.

Nondimeno, la pena applicata non può ritenersi contra legem essendo stata determinata in continuazione con quella inflitta per i fatti oggetto di precedente sentenza passata in cosa giudicata.

Anche il profilo di censura relativo alla riconosciuta continuazione è destituito di fondamento, avendo il giudicante motivato, alla stregua della sostanziale analogia del modus operandi e del breve lasso di tempo intercorso tra i fatti in questione, in merito alla ritenuta identità di disegno criminoso.

3. – Per quanto precede, il ricorso in esame – globalmente considerato – deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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