Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n.Trattamento penitenziario 24924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza dichiarava l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta in favore del detenuto R.C., volta ad ottenere che la Corte adita riconoscesse la manifesta infondatezza dei motivi addotti dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza dell’11.12.2003, che aveva annullato senza rinvio l’ordinanza dell’9.1.2003 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Taranto aveva concesso allo stesso detenuto 225 giorni di liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 O.P., riformando la decisione con ogni conseguenza di legge.

Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo illogicità della motivazione, per il fatto che il giudice a quo non aveva considerato le prove nuove che avrebbero consentito al R. di ottenere il richiesto beneficio e non aveva considerato, inoltre, che nel procedimento di sorveglianza, in tema di liberazione anticipata, trovava applicazione il principio generale (di cui erano espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risultava successivamente alla loro adozione che la situazione fenomenica che li aveva giustificata era in realtà diversa (Cass. sez. 1, 24.7.1996, n. 3870).

2. – La censura è palesemente infondata. E’, ovviamente, ineccepibile la motivazione del giudice a quo che ha rilevato che la sentenza di cassazione non rientra nel novero dei provvedimenti suscettivi di revisione, a norma dell’art. 629 c.p.p., dichiarando, conseguentemente, l’inammissibilità della richiesta di revisione proposta dal difensore.

3. – Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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