T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 1139 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento 22 giugno 2010 n. 254 con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Sezione Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha ingiunto a R.P., nella sua qualità di proprietaria, e a A.A., nella sua qualità di esecutore delle opere, di demolire le opere edilizie eseguite in totale difformità dal permesso di costruire e consistenti nell’ampliamento di un fabbricato rurale preesistente, composto da piano interrato e piano terra autorizzato con permesso di costruire n. 64/2008 e permesso in variante n. 139/2009.

2. – A sostegno del gravame i ricorrenti deducono:

a) Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e carenza di motivazione; eccesso di potere per falsità del presupposto; violazione dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in relazione alla mancata valutazione del pregiudizio alle opere conformi determinato dalla demolizione delle opere abusive;

b) Eccesso di potere per genericità e carenza di istruttoria; violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e carenza di motivazione, avendo omesso l’Amministrazione di indicare motivazioni idonee a giustificare il provvedimento sanzionatorio;

c) Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, difetto di interesse pubblico; violazione dell’articolo 32 del T.U. sull’Edilizia, trattandosi nella specie di difformità parziali, suscettibili di sanatoria, per le quali è prevista la irrogazione di sanzione pecuniaria.

3. – Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.

4. – Con ordinanza 11 novembre 2010 n, 879 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e fissato l’udienza pubblica del 24 marzo 2011 per la trattazione nel merito del ricorso.

5. – Tutte le censure dedotte con i tre motivi di ricorso, che per la loro correlazione saranno trattate congiuntamente, sono prive di fondamento.

5.1 – Innanzitutto il Collegio deve precisare che dalla documentazione in atti risulta incontestata la realizzazione, da parte dei ricorrenti, di opere abusive in assenza di permesso di costruire e in totale difformità dai titoli abilitativi già rilasciati per il preesistente fabbricato rurale.

La constatata esecuzione di opere in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo costituisce il presupposto legittimante l’adozione dell’ordine di demolizione.

Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la demolizione di un’opera abusiva non richiede alcuna specifica motivazione, e, quindi che l’ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è, sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell’opera stessa, essendo "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione. (cfr. da ultimo Consiglio Stato, IV, 12 aprile 2011 n. 2266).

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, né apporti partecipativi del destinatario e quindi la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Va ancora sottolineato che in presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.

5.2 – A tale ultimo proposito va tuttavia osservato che il d.P.R. n. 380 del 2001 distingue, ai fini sanzionatori, gli interventi di cui all’art. 31, eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, dagli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la cui disciplina sanzionatoria è recata dall’art. 34.

5.2.1 – Per i primi, è senz’altro prescritta la demolizione delle opere abusive: l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, invero, configura come doverosa sia l’adozione dell’ordine di demolizione, sia l’adozione dell’ulteriore provvedimento sanzionatorio di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva, come conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.

Peraltro, nell’ordinanza di demolizione è sufficiente che sia riportata l’indicazione delle conseguenze della mancata demolizione, mentre la misura dell’area da acquisire deve reputarsi meramente indicativa, in quanto la corretta determinazione potrà avvenire soltanto dopo il rituale accertamento, da parte del Comune, dell’inottemperanza all’ingiunzione, allorché sarà avviato, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 T.U., un subprocedimento specificamente finalizzato alla precisa individuazione delle aree da acquisirsi gratuitamente ai sensi del comma 3.

Successiva non solo all’ordine di demolizione, ma anche all’ulteriore provvedimento sanzionatorio di acquisizione gratuita dell’opera abusiva è invece l’eventualità che il Consiglio Comunale possa, con apposita delibera, escludere la necessità di procedere alla demolizione dell’opera acquisita al patrimonio comunale (ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici).

5.2.2 – Per i secondi, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo avvenite la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una sanzione pecuniaria: l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico- ricognitivo dell’abuso commesso, mentre il giudizio sinteticovalutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall’art. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine (questa volta non indirizzato all’autore dell’abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell’Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso.

Pertanto, soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione (effettuata mediante apposito accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, d’ufficio o su richiesta dell’interessato) intorno all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001.

6. – Con specifico riferimento alla fattispecie in esame il Collegio deve infine rilevare che, come chiarito dall’Amministrazione comunale, gli interventi abusivi risultano realizzati in parte in totale assenza del permesso di costruire e in parte con variazioni essenziali a norma dell’articolo 32 del d.P.R. 380 del 2001, oltre che in violazione della normativa antisismica.

In ragione di ciò e per tutte le considerazioni fin qui svolte l’impugnata ordinanza con cui si è ingiunto ai ricorrenti di demolire a loro cura e spese entro 90 giorni le opere abusive come accertate dai Vigili Urbani in data 10 aprile 2010 e oggetto dell’ordine di sospensione 30 aprile 2010 n. 160, risulta immune dalle censure dedotte.

7. Il ricorso va pertanto respinto.

Peraltro ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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