Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24864

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto appello, dinanzi al Tribunale di Palermo, il difensore di C.G., avverso la sentenza del Giudice di pace locale, emessa il 23 ottobre 2009.

Con la sentenza di primo grado, il C. era stato condannato alla pena pecuniaria della multa ed al risarcimento del danno in relazione ai reati di ingiuria e minacce commessi nel (OMISSIS) in danno di P.C. e L.G..

Con ordinanza del 22 giugno 2010, tuttavia, il Tribunale adito disponeva la conversione dell’appello in ricorso e la trasmissione degli atti in Cassazione, osservando che nella specie l’impugnante aveva solo formalmente dichiarato di volere impugnare anche le statuizioni civili, sicchè ricorreva la ipotesi della inappellabilità della sentenza, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 37.

Osserva preliminarmente questa Corte che il gravame non può essere trattato in questa sede poichè la sentenza del Giudice di pace era stata correttamente impugnata con appello dalla difesa del C. il quale aveva proposto censure sulla responsabilità. Si impone quindi, come richiesto anche dal Procuratore Generale di udienza, la riqualificazione della impugnazione e la restituzione degli atti al Tribunale per il giudizio di secondo grado.

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte è nel senso che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Rv. 246618; Massime precedenti Conformi: N. 1349 del 2004 Rv. 230205, N. 9777 del 2006 Rv. 234234, N. 7063 del 2009 Rv. 243234, N. 23555 del 2009 Rv. 244235; Rv. 245454 ; N. 45296 del 2005 Rv. 232716, N. 5098 del 2006 Rv. 233599, N. 9777 del 2006 Rv. 232423, N. 12609 del 2006 Rv. 234544, N. 33545 del 2006, Rv.

235226, N. 38733 del 2008 Rv. 242024, N. 5576 del 2009 Rv. 243288, N. 23555 del 2009 Rv. 244235). E la ragione sta nel fatto che l’impugnazione proposta dall’imputato contro la sentenza del giudice di pace, che lo abbia condannato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora con essa non vengano contestate esclusivamente la specie o l’entità della pena, deve essere qualificata come appello sebbene non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace trova applicazione l’art. 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui prevede che l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna. L’ordinanza del Tribunale, improntata ad una interpretazione non in linea col principio più volte ribadito, deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere restituiti al medesimo Tribunale perchè proceda a celebrare il giudizio di secondo grado.

Non si fa luogo, allo stato, alla liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla Parte civile posto che il criterio della soccombenza opera in relazione alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 22 giugno 2010 e, riqualificata l’impugnazione come appello, ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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