T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 1138 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame e con i motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2011 il Maresciallo T. impugna gli epigrafati rapporti informativi/ scheda di valutazione deducendo i seguenti motivi di gravame:

Eccesso di potere per falsità del presupposto, contraddittorietà e carenza motivazionale e di istruttoria. Illegittimità propria e derivata.

1.1. Con atto depositato in giudizio in data 11 gennaio 2011 si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

1.2. Nella pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. L’impugnativa è infondata e non meritevole di accoglimento.

2.1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, secondo quieti principi giurisprudenziali, i giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative e/o rapporti informativi, sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto.

Essi, pertanto, impingendo direttamente il merito dell’azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7427; 27 aprile 2004, n. 2259; 17 dicembre 2003, n. 8278; 18 ottobre 2002, n. 5741).

Inoltre, in base al principio dell’autonomia ed indipendenza dei giudizi, le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico sono riferite esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento, sicché altre (precedenti) valutazioni non possono vincolare né la coscienza né la facoltà di giudizio del superiore.

Ciò comporta che, stante l’autonomia dei singoli giudizi annuali, la congruenza degli stessi va verificata in relazione al complesso delle valutazioni relative alle singole voci, assumendo rilievo marginale, tranne i casi di evidente ingiustificata sproporzione (sproporzione ed illogicità non sussistenti nella fattispecie), eventuali variazioni in meno rispetto agli anni precedenti, che derivino da un diverso apprezzamento di singoli profili della professionalità o del comportamento del dipendente nel periodo di riferimento (CdS VI, 17 ott. 2005 nr. 5807; cfr., CdS VI, 22 gen. 2007 nr. 138).

2.2. Inoltre, per quanto riguarda le denunciate carenze motivazionali è sufficiente osservare che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi legittimo il giudizio espresso in maniera molto succinta in un rapporto informativo relativo al personale militare, atteso che l’Amministrazione può limitarsi ad individuare in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione che giustifichi la valutazione finale formulata ed i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche (Cons. St. III sez. 6 aprile 2004 n. 2448).

2.3. Nella specie, il giudizio complessivo finale attribuito al ricorrente relativamente al periodo 1 gennaio 2010 al 29 settembre 2010 così recita:

"Maresciallo capo di buoni requisiti complessivi, possiede una preparazione tecnicoprofessionale di livello soddisfacente, che nel periodo esaminato gli ha consentito di fornire un rendimento più che adeguato. Qualifica finale "Superiore alla media".

2.4. Il rapporto informativo dell’8 febbraio 2011 relativo al periodo 30 settembre 2010- 31 dicembre 2010 contiene il seguente giudizio complessivo finale: " maresciallo capo di sufficienti requisiti generali, possiede una preparazione tecnico professionale soddisfacente, che unita ad un normale impegno, nel periodo esaminato gli ha consentito di fornire risultati di livello adeguato".

Tale giudizio risulta coerente con le analitiche valutazioni espresse negli atti impugnati dove per esempio con riferimento alle qualità professionali, le stesse risultano prevalentemente rientrare nei penultimi gradi della scala di valori predisposta per la valutazione.

Appare pertanto evidente l’assenza di alcun elemento di contraddizione nel giudizio finale contestato.

2.5. Quanto alla acrimonia che il ricorrente assume essersi perpetrata da parte dei suoi superiori gerarchici, la stessa, ove effettivamente sussistente, non risulta aver condizionato il giudizio finale, né il ricorrente ha prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare di meritare un miglior giudizio o, comunque, l’incongruenza e la non corrispondenza al vero della valutazione complessiva effettuata dalla P.A.

2.6. Nessun rilievo, ai fini in questione, può assumere l’encomio semplice collettivo del 1 marzo 2010 prodotto dal ricorrente, riguardando lo stesso un periodo antecedente a quello preso in esame.

2.7. La disamina dei giudizi impugnati consente quindi al Collegio di ritenere la perfetta armonia dei giudizi analitici con il giudizio finale, dato che la stragrande maggioranza dei primi ben si concilia con il finale riconoscimento delle ottime qualità professionali.

3. Conclusivamente il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, deve essere respinto.

3.1. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *