Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22928 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Venezia depositato in data 8.8.08 con cui il Ministero Giustizia veniva condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 18.000,00 a titolo di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un procedimento fallimentare.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

La Corte in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Il decreto impugnato, rilevato che la procedura fallimentare a carico della odierna ricorrente era durata oltre 19 anni ed era tuttora in corso, ha riconosciuto una eccessiva durata di anni dodici e liquidato a titolo di equo indennizzo la somma di Euro 18 mila.

Il primo articolato motivo di ricorso, censura l’erronea determinazione del periodo in relazione al quale liquidare il danno non patrimoniale dovendosi lo stesso a suo dire rapportare all’intera durata del processo presupposto ed l’insufficiente liquidazione dello stesso.

La prima censura è infondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 2 prevede infatti che il danno non patrimoniale vada liquidato solo in relazione al periodo eccedente la ragionevole durata e non per l’intera durata del processo.

La seconda censura è anch’essa infondata.

Invero la Corte di merito ha liquidato per dodici anni di ritardo la somma di Euro 18 mila pari ad Euro 1500,00 per anno di ritardo, attenendosi ai parametri Cedu. Il ricorso va in conclusione respinto.

Il ricorso va in conclusione respinto.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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