T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 23-06-2011, n. 1124 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

olgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente impugna gli atti epigrafati deducendo le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L.R. Puglia n. 14 del 30 luglio 2009. Difetto dei presupposti giuridici e di fatto essenziali. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta.

II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 33 e 37 del DPR 6 giugno 2001 n. 380. Difetto di istruttoria.

III) Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 sotto altro profilo. Ulteriore difetto di istruttoria.

Con atto depositato in data 8 febbraio 2011 si è costituito in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni.

1.1. Nella pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è in parte improcedibile ed in parte infondato.

2.1. In data 16 luglio 2009 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Vito dei Normanni, ha adottato l’epigrafata ingiunzione di demolizione in relazione alla realizzazione abusiva di un vano delle dimensione di mt 2,40 x3,55 con copertura in legno e soprastante tegole, realizzazione di tre finestre e di una porta al piano sottotetto, modifiche interne e di prospetto.

Successivamente, in data 29 luglio 2010, la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 "per la realizzazione dell’ampliamento e cambio d’uso del sottotetto, nonché di sanatoria ex art. 34 T.U.E. per la realizzazione di una maggiore altezza nel sottotetto del fabbricato residenziale".

Secondo l’orientamento di questa Sezione, conforme con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, la presentazione di un’istanza di sanatoria – sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono – produce l’effetto di rendere inefficace l’ordine di demolizione delle opere abusive oggetto di quest’ultima e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse

Invero il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.

Nella specie, quindi, la presentazione dell’istanza citata per le opere oggetto della gravata ordinanza di demolizione hanno prodotto l’inefficacia dell’ordine di demolizione impugnato e la conseguente improcedibilità del ricorso con riferimento a tale provvedimento.

2.2. Il ricorso è comunque infondato quanto alla impugnativa avverso il diniego del permesso di costruire in sanatoria.

2.3 Con il primo motivo di ricorso la sig.ra C. deduce la illegittimità del diniego in questione ritenendo invece sussistenti i requisiti di cui all’art. 5 della L.R. Puglia n. 14/2009.

Tuttavia, deve rilevarsi che la ricorrente non ha affatto presentato, entro i termini di cui all’art. 7 della medesima L.R. 14/2009 la relativa istanza di permesso di costruire e/o D.I.A. e, peraltro, detta normativa di carattere speciale e transitorio non prevede la possibilità di presentare istanze di sanatoria per opere già realizzate (come è nella fattispecie) ma unicamente, in presenza dei presupposti ivi previsti, per opere non ancora realizzate.

A ciò aggiungasi che ai sensi dell’art. 5 della legge regionale citata, gli immobili oggetto dell’intervento richiesto devono risultare regolarmente accatastati alla data del 31 marzo 2009 e tale circostanza non risulta affatto comprovata dalla ricorrente.

2.4.Non risulta sussistente neppure il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione atteso che il richiamo all’assenza dei presupposti di cui alla L.R.14/2009 rende facilmente ripercorribile l’iter logico giuridico seguito dalla P.A.

2.5. Infine, la acclarata legittimità del provvedimento impugnato rende irrilevante, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/1990, l’eventuale mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

3. Conclusivamente il ricorso, quanto all’impugnativa avverso il diniego di conformità urbanistica comunicato in data 15 ottobre 2010, deve essere respinto.

3.1. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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