T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1174 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 305 del 27.10.1999, reg. ord., notificata il 2.11.1999, il Comune di Petrosino ha determinato in Lire 500.000 la sanzione pecuniaria nei confronti dei ricorrenti per avere realizzato i lavori di una recinzione in muratura di conci di tufo, nella traversa III M, nel lotto di terreno ricadente nel FM 358, part. 611, con esecuzione di opere edilizie in assenza della prescritta autorizzazione sindacale.

Inoltre, l’Autorità amministrativa ha intimato e diffidato i ricorrenti ad effettuare il pagamento della predetta somma e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con la totale rimozione delle opere edili eseguite in assenza di autorizzazione.

Con il presente ricorso gli interessati hanno impugnato il provvedimento e hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:

1).Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti; (gli interessati contestano che il muretto in oggetto costituisca recinzione considerate le sue dimensioni);

2). Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge; art. 10 L 47/1985; (sostengono che la sanzione applicabile nella fattispecie di mancanza di autorizzazione è la sanzione pecuniaria e non il ripristino o la demolizione);

3). Violazione e falsa applicazione art. 5 L.r. 37/1985; (il terreno di loro proprietà rientra tra i fondi qualificati come rustici e, a norma del citato art. 5, non è necessaria l’autorizzazione per la costruzione di una recinzione di fondo rustico);

4). Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione art. 7 L. 241/1990 (è mancato l’avviso di avvio del procedimento).

Il Collegio ritiene che il ricorso è parzialmente fondato – soltanto – in relazione alla parte del provvedimento che irroga ai ricorrenti la demolizione.

In particolare:

a). è incontestato che i ricorrenti hanno realizzato una recinzione in muratura a margine del manto stradale della traversa III M, per una lunghezza di ml 50,00 circa, in assenza di autorizzazione sindacale (cfr., verbale di sopralluogo n. 19/99, richiamato nelle premesse dell’atto impugnato);

b). tuttavia, si condivide quanto sostenuto nell’impugnativa circa il fatto che il terreno dei ricorrenti rientra tra i fondi rustici (cfr. certificato di destinazione urbanistica), e, dunque, in base alla normativa richiamata, la sanzione applicabile, in mancanza di autorizzazione, è soltanto la sanzione pecuniaria e non – anche – la demolizione;

c). pertanto, la PA ha violato il principio di proporzionalità quando ha irrogato agli interessati sia la demolizione che il pagamento della sanzione pecuniaria. Come noto, il principio di proporzionalità si sostanzia nel fatto che ogni onere imposto ai destinatari (di norme comunitarie e nazionali) deve essere contenuto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo e richiedere il minor sacrificio possibile dei soggetti, comportando un giudizio di adeguatezza tra mezzi e fini.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ormai in più occasioni, (cfr., n. 702 del 2005, sez. IV) ha affermato che il principio di proporzionalità è principio generale dell’ordinamento: esso implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti.

In conclusione, il ricorso è accolto in parte nei limiti di cui in motivazione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie, in parte, il ricorso nei sensi di cui in motivazione; e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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