Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 22925 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.M.A., quale erede di V.G., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione dalla Corte d’appello di Napoli depositato in data 3.4.09, con cui veniva dichiarata improponibile ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 la sua domanda di equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per non essere stata proposta istanza di prelievo nel giudizio presupposto innanzi al Tar Campania.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

La Corte in Camera di Consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente assume che la normativa di cui al D.L. n. 112 del 2008 risulta rispettata nel caso di specie in cui a seguito di avviso L. n. 205 del 2000m ex art. 9 essa ricorrente aveva presentato nuova istanza di fissazione di udienza.

Con il secondo motivo assume che nel caso di specie la normativa di cui al D.L. n. 122 del 2008, art. 54 non era applicabile riferendosi la stessa ai soli procedimenti amministrativi infraquinquennali.

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in proposito che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’udienza, regolata dall’art. 23 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, assolvono a funzioni distinte, avendo la prima la finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio.

Ne consegue che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 133, per le domande di equa riparazione relative a procedimenti che si svolgono davanti alle giurisdizioni amministrative, la preventiva formulazione dell’stanza di prelievo, costituisce una condizione di proponibilità non fungibile con l’istanza di fissazione d’udienza. (Cass. 25572/10). Nel caso di specie risulta dallo stesso ricorso che la ricorrente ebbe a depositare in pari data (12.9.08) sia il ricorso ex lege n. 89 del 2001 innanzi alla Corte d’appello e sia l’istanza di fissazione d’udienza innanzi al Tar ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9 ma non già anche l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51.

Il motivo va respinto. Dall’infondatezza del primo motivo discende quella del secondo.

Se l’istanza di fissazione d’udienza, anche nella sua reiterazione ai sensi della L. n. 205 del 2000, e l’istanza di prelievo svolgono come dianzi evidenziato funzioni diverse e non sono tra loro fungibili, è evidente che la proposizione dell’istanza di prelievo è sganciata da qualsiasi limite temporale e prescinde comunque dalla proposizione della istanza di fissazione d’udienza.

Ne consegue che per l’istanza di prelievo non rileva il termine quinquennale di cui al L. n. 205 del 2000, art. 9 che si riferisce alla sola istanza di fissazione d’udienza.

Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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