Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24860

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. era chiamato a rispondere, innanzi al giudice di pace di Cagliari, del reato di cui all’art. 582 c.p. per aver cagionato a D.G.G., colpendolo volontariamente con un calcio nel basso ventre e nei genitali e provocandone la caduta sul terreno, lesioni personali che necessitavano di un ricovero presso l’Ospedale (OMISSIS).

Con sentenza del 9 giugno 2006, il Giudice di pace assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto.

Pronunciando sui gravami proposti dal difensore della parte civile e dal PG di Cagliari, il Tribunale di quella stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione impugnata, dichiarando il S. colpevole del reato a lui ascritto e, per l’effetto, lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati nella somma di Euro 2.000,00 oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità od inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell’art. 606, lett. e) in relazione agli artt. 336, 122 e 129 c.p.p.. Si duole, in particolare, che sia stata ritenuta valida la proposta querela, ancorchè a presentarla fosse stato un avvocato privo di procura speciale; e che, erroneamente, era stato ritenuto che il difetto di procura speciale potesse essere surrogato dalla nomina dello stesso legale contenuta in atto separato.

Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento all’omessa valutazione della testimonianza di C.D. resa in primo grado all’udienza del 17 marzo 2009.

Il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dello stesso art. 606, lett. e) con riferimento alla testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile, le cui dichiarazioni – quanto alla dedotta riferibilità delle lesioni personali alla caduta a terra a cagione del colpo ricevuto – erano state smentite dalla perizia svolta dal dr. M..

Il quarto motivo deduce identico vizio motivazionale, con riferimento al contenuto della certificazione medica prodotta dalla parte civile.

2. – La prima censura è, senz’altro, infondata. Ed invero, seppur con enunciazione ellittica e parentetica, il Tribunale ha ritenuto la validità della querela proposta a mezzo di procuratore, con ciò, implicitamente, avallando il rilievo del Giudice di pace, che aveva ritenuto sanato l’iniziale difetto di procura speciale alla stregua della dichiarazione – e contestuale nomina di difensore, che, presentata il 5.7.2005 dalla persona offesa alla Procura della Repubblica, era stata prodotta in udienza dallo stesso PM, ad evidente significazione della piena ritualità di presentazione della stessa querela.

Il complessivo giudizio di validità della proposta querela va, senz’altro confermato, in esito ad esame dell’incartamento processuale, reso necessario dal tipo di censura relativa a questione di rito in ordine alla quale questa Corte di legittimità è giudice del fatto, inteso ovviamente in senso processuale.

Orbene, risulta in atti che l’atto querelatorio, a nome D.G. G., era stato sottoscritto tout court dall’avv. Ca.

D.. Nondimeno, esisteva in atti, regolarmente depositata presso la segreteria del PM – che l’avrebbe poi prodotta in udienza – la dichiarazione di nomina dello stesso legale da parte del D. G., che, contestualmente, gli conferiva procura speciale, compresa quella di proporre querela. Si trattava, quindi, dell’attribuzione di ampio potere rappresentativo, che, giustamente, è stata ritenuto sanante dell’originario difetto di procura.

La seconda censura è priva di fondamento. Se è vero, infatti, che la Corte di merito non ha fatto menzione della testimonianza di Ci.Da., la ragione giustificativa la si desume, per implicito, dalla ritenuta inaffidabilità dello stesso riferimento testimoniale, siccome in patente contrasto con una realtà fattuale, ragionevolmente e plausibilmente, considerata acquisita alla stregua delle risultanze di causa specificamente indicate e dei riscontri offerti dagli esiti dell’accertamento peritale espletato.

Siccome adeguatamente e logicamente motivata, la ricostruzione della dinamica dei fatti non è sindacabile in questa sede, essendo frutto di argomentato apprezzamento di merito. E’ ben noto, d’altronde, che questo Giudice di legittimità non è chiamato a stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale (cfr., tra le tante, Cass. Cass. Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, rv. 229369).

Il terzo motivo è pur esso infondato, posto che le risultanze peritali hanno invece confermato la versione della persona offesa, riscontrando un trauma in sede inguinale, trauma occipitale e rachideo da caduta all’indietro, ecchimosi caviglia sinistra, affatto compatibile con la prospettata caduta all’indietro, anche se il perito ha escluso il nesso causale con la sintomatologia lombosciatalgica sinistra, ritenuta non imputabile a fatto traumatico, ma ad un quadro degenerativo clinico.

La quarta censura è pur essa fondata, posto che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul contenuto e sul rilievo probante della certificazione sanitaria prodotta dalla persona offesa, peraltro costituita dal certificato del Pronto Soccorso e dal certificato di dimissioni in esito a ricovero ospedaliero.

3. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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