T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il Decreto dell’Ass.re alla Presidenza della Regione Sicilia del 24.7.2000, prot. n. 384 XV DRP, notificato in data 5.10.2000, a mezzo di racc. ar n. 1031 40040885, è stata disposta la revoca del DA n. 4297 del 15.9.1988, con il quale è stato ammesso ai benefici di legge il progetto presentato dalla cooperativa C.S. di Porto Empedocle.

Con il presente ricorso l’interessata ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione L.r. 37/1978 e artt. 22 l.r. 25/1993 e 24 DPR Sicilia n. 50/1993; eccesso di potere per difetto assoluto ed erronea valutazione dei presupposti;

2). Eccesso di potere per difetto di presupposto sotto altro profilo; violazione dei principi in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi;

3). Violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. 10/1991 e L. 241/1990, difetto e insufficienza di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità, eccesso di potere per contraddittorietà, con precedenti provvedimenti;

4). Vizio nell’iter procedimentale, violazione e falsa applicazione artt. 7 L 241/90 e l.r. 10/1991 e del DPR Sicilia n. 50/1991;

5). Violazione e falsa interpretazione e applicazione delle norme di contabilità pubblica e della L. 2248/1865, all. F, e successive modifiche ed integrazioni.

Con memoria depositata il 20.4.2011 la controparte ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto si tratta della revoca di un finanziamento concesso dall’Amministrazione a causa di gravi e reiterati inadempimenti.

In data 21.4.2011 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

Pregiudizialmente, va esaminata la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad avviso del Collegio il giudice adito difetta della giurisdizione.

La giurisprudenza ha già affermato che:

a). in tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 aprile 2011, n. 359);

b). al riguardo, la presente controversia azionata dalla società ricorrente rientra nella prima ipotesi in quanto il provvedimento impugnato costituisce un atto di revoca per il mancato adempimento degli obblighi a cui il finanziamento era condizionato.

Dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò posto, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo ( D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

– dichiara inammissibile il presente ricorso per difetto di giurisdizione;

– compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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