Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24859

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione C.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sinnai in data 16 dicembre 2009 (dep. Il 27 gennaio 2010) con la quale è stato condannato alla pena di 400 Euro di ammenda in relazione alla imputazione ex art. 689 cp per avere somministrato bevande alcooliche a minori di anni sedici, in data 2 luglio 2005.

Deduce:

1) la inosservanza della legge penale per avere, il giudice, affermato la responsabilità dell’imputato sulla base della constatazione che ad un minore erano state somministrate bevande alcooliche: tuttavia, essendo mancato l’accertamento della natura delle bevande e della identità del materiale somministratore, si era finiti per accreditare la responsabilità in senso oggettivo, senza che fosse stata configurata quantomeno la colpa dell’agente;

2-3)il vizio di motivazione.

Il giudice non aveva evidenziato la scarsa attendibilità del m.llo R., principale teste dell’accusa, il quale aveva affermato di avere allegato agli atti le copie dei documenti di identità dei minorenni presenti nel locale: invece era risultato di uno dei due giovani indicati come minore degli anni 18, il G., in realtà era maggiorenne, mentre dell’altro ( M.) non era stata neppure acquisita la copia del documento di identità e se ne era affermata la presenza presso il bancone di mescita assieme a G. che invece aveva affermato di essersi seduto ad un tavolo con gli amici.

Infine il dubbio sull’attendibilità del maresciallo dei Carabinieri avrebbe dovuto configurarsi a causa del fatto che M. aveva sostenuto di non essersi mai recato presso l’esercizio commerciale di C.;

4) la prescrizione del reato.

Il ricorso è fondato.

Il gravame appare presentato tempestivamente avendo l’imputato ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, avvenuto fuori termine, il 16 marzo 2010.

Ne consegue che, non apprezzandosi comunque la formulazione di motivi inammissibili, è decorso in suo favore il termine prescrizionale di anni quattro mesi sei, scaduto quindi nel gennaio 2010.

Non ricorrono d’altro canto cause evidenti di proscioglimento in merito, dovendo, le censure mosse, essere valutate alla luce del principio, già affermato da precedente sentenza di questa Corte, secondo cui la disposizione dell’art. 689 c.p. configura illecito di natura contravvenzionale. Pertanto, anche la mera colpa è sufficiente ad integrare la contravvenzione. Inoltre, dal precetto è agevole desumere che l’ordinamento ha affidato al gestore di spaccio di bevande alcooliche una peculiare responsabilità, collocandolo in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi.

Conseguentemente la valutazione dei parametri di imputazione – negligenza ed imprudenza – deve essere assunta con severità (V., in motivazione, Rv. 244206).

Infine, in presenza di causa di estinzione, la censura formulata come denuncia di vizi di motivazione, non potrebbe essere presa in considerazione in ragione del fatto che l’annullamento con rinvio che da essa potrebbe derivare non troverebbe sfogo nel giudizio di merito, stante il dovere del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza della prescrizione.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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