T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1170 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Col ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, si deducono i motivi di censura seguenti.

1)Violazione degli artt. 7 e 10 L. n.241/1990 e del giusto procedimento.

2)Difetto di motivazione ed eccesso di potere, " in giustezza sostanziale del provvedimento impugnato ".

1.2.Con memoria depositata in vista dell’udienza il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, soprattutto in virtù dell’intervenuta assoluzione del proprio assistito dal reato di ricettazione su cui, in sostanza, poggiava il provvedimento negativo impugnato.

1.3.L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio per le amministrazioni intimate, senza svolgere difese scritte.

1.4.Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

2. Il ricorso è fondato, avuto riguardo al secondo motivo di censura, in relazione alla dirimente circostanza sopravvenuta, prospettata in memoria e supportata da copia della sentenza penale assolutoria.

Il provvedimento impugnato, reso il 23/09/2009,ha rigettato l’istanza volta a conseguire l’autorizzazione per l’ingresso, per lavoro domestico, del lavoratore Ye Long, sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Questura di Palermo in quanto il ricorrente, datore di lavoro, X.J., risultava essere stato rinviato a giudizio per ricettazione.

Se non che, con successiva sentenza del Tribunale di Napoli del 19/10/2009, il ricorrente veniva assolto da tale reato, con la formula, per non avere commesso il fatto.

Orbene se è vero che ai fini della valutazione della legittimità o meno di un provvedimento amministrativo occorre avere riguardo allo stato di fatto o di diritto esistente al momento della sua adozione (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 03 novembre 2010, n. 7738), altrettanto vero è che il relativo principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, ma non anche nel caso, come nella specie, in cui siano stati esperiti gli idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto impugnato.

Tale situazione è infatti sostanzialmente equiparabile all’ipotesi del venir meno del reato in forza del quale si è adottato il provvedimento negativo di emersione del lavoro irregolare (v. Consiglio Stato a. plen., 10 maggio 2011, n. 7) che, parimenti, fa venir meno il presupposto di fatto e giuridico sul quale si basava il provvedimento impugnato che va pertanto annullato.

3. Quanto alle spese del giudizio, si ravvisano valide ragioni, discendenti dalla particolarità della fattispecie, per compensarle tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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