Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-02-2011) 21-06-2011, n. 24858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania confermava la sentenza del 4 novembre 2008 con la quale il Giudice di pace di Acireale aveva dichiarato T.G. colpevole del reato di cui all’art. 594 c.p., comma 4 perchè, trovandosi nel corridoio che immette all’aula di udienza del Giudice di pace di Acireale in attesa di deporre in qualità di teste, in presenza di più persone ed in particolare di B.S., offendeva l’onore ed il decoro di C.A. pronunciando nei suoi confronti la seguente espressione: "arriri, arriri, scimunitu, cca ppoi ti fazzu arrirri ieu", con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di più persone; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, liquidati nella misura di Euro 500,00, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606, lett. d) in relazione all’art. 603 c.p.p. .Lamenta, al riguardo, che non sia stata disposta la richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione del teste B.S., la cui attendibilità occorreva verificare. Si trattava di prova decisiva per i chiarimenti che il teste avrebbe dovuto offrire in ordine allo svolgimento dei fatti. Le dichiarazioni da lui rese in due distinte occasioni, pur ritenute valide a sostenere il giudizio di colpevolezza, erano infatti contraddittorie.

La riassunzione del teste avrebbe potuto anche ovviare ad una grave mancanza del giudice di primo grado, che non aveva consentito al difensore di fare le necessarie contestazioni, sul rilievo dell’impossibilità di consultare gli atti della precedente escussione, presenti nel fascicolo per il dibattimento, di fatto poi utilizzati dallo stesso giudice per addivenire ad un giudizio di colpevolezza.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), per manifesta illogicità di motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità del teste B. ed all’apprezzamento delle altre testimonianze.

2. – La prima ragione di doglianza è palesemente infondata, posto che dallo sviluppo della motivazione risulta, per implicito – ma non per questo meno chiaramente – il motivo per il quale il giudice di appello non ha ritenuto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, mediante riesame del teste B., reputando insussistente la condizione della non decidibilità allo stato degli atti alla quale, come è noto, la disposizione processuale contenuta nell’art. 603 c.p.p., comma 1 subordina l’integrazione probatoria in grado di appello.

Ad ogni modo, lo stesso giudice ha ribadito il giudizio di attendibilità della testimonianza in esame, facendosi carico anche di precisare che le precedenti dichiarazioni dello stesso teste, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, divergevano da quelle successivamente rese solo in ordine ad un profilo affatto marginale, ossia quello del punto esatto ove l’imputato si trovava al momento in cui aveva proferito l’espressione ingiuriosa. Donde, l’ulteriore conferma della ritenuta superfluità del reclamato riesame.

Non è, peraltro, vero che il giudice di merito abbia fondato la sua decisione su atti non utilizzabili in mancanza di contestazione, posto che il ribadito giudizio di colpevolezza si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate pienamente affidabili, e su altre risultanze di causa, tra le quali le dichiarazioni dibattimentali del teste B., al di là, come si è detto, della marginale discrasia rispetto al precedente dichiarato, che, peraltro – per quanto si è detto – era già stato ritualmente acquisito al fascicolo per il dibattimento.

In ordine alla seconda doglianza, è sufficiente osservare che la struttura motivazionale della sentenza impugnata non è affetta da alcuna illogicità od incongruenza nell’esame delle risultanze di causa e dell’anzidetta testimonianza, che, peraltro, è stata aaddotta solo come momento di conferma dell’attendibile accusa della persona offesa, che, nell’economia del giudizio, aveva ruolo di evidente centralità. 3. – Per quanto precede, il ricorso è inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni espresse in dispositivo anche in merito alla condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese di parte civile, che liquida in Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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