T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1165Comunicazione, notifica o pubblicazione del provvedimento lesivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con ricorso notificato il 03/10/2000 e depositato il giorno 31 seguente, la curatela del fallimento M. s.r.l. impugnava il provvedimento specificato in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, per i motivi seguenti.

Violazione e falsa applicazione dell’art.9 della L.r. 15 maggio 1991, n.27, così come modificato dalla L.r. 1 settembre 1993, n.25 e dell’art. 4 della L.r. 10 gennaio 1995, n.5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità manifesta e difetto di presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art.5 del D.A. 9 maggio 1997.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, 8 e 9 L.r.30/04/1991, n.10. Violazione dell’art. 7 L. n.241/1990 e dell’art.11 L.r. n.10/1991.

1.2.L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio senza svolgere difese scritte.

1.3.Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso è stato posto in decisione.

2.1. Il ricorso è infondato.

2.2. Si deduce col primo motivo, in sostanza, che la ricorrente sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.9 L.r.27/1991 e ss.mm., tanto è vero che in sede di verifica di da parte dell’Ispettorato non sarebbe stata in proposito riscontrata alcuna carenza. Si assume, d’altra parte, che il mancato versamento dei contributi previdenziali INPS, dal maggio 1997 alla cessazione di attività dell’azienda sarebbe irrilevante, ai fini della concessione del contributo, in quanto non contemplato come ostativo dalla predetta norma regionale.

La censura è palesemente priva di giuridico fondamento, ove si consideri che:

a) l’art. 9 L.r. cit., al 6° comma, prevede: "La concessione dei contributi è subordinata alla applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria;

b) mentre al comma 8, la norma stabilisce che: " L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi;

c)l’art. 2 comma 1 bis l. n. 638 del 1983 prevede e punisce come reato l’omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;

d) di conseguenza l’adozione del provvedimento impugnato costituiva per l’U.P.L.M.O. di Palermo una attività amministrativa la cui adozione appare doverosa, alla stregua delle predette norme.

2.3. Sul secondo motivo, è sufficiente osservare che essendo l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 l. n. 241/1990 strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all’azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l’atto conclusivo è destinato ad incidere – in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento – l’omissione di tale formalità non vizia il procedimento quando il contenuto di quest’ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, (Consiglio Stato, sez. VI, 04 agosto 2009, n. 4899).

Va peraltro considerato che in base alla regola di cui all’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, quale introdotto dall’art. 14, l. n. 15 del 2005, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce causa di annullamento nelle ipotesi in cui risulti dimostrato – come avviene nella specie – che il provvedimento non avrebbe avuto un contenuto diverso da quello adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7197).

3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.000 (mille /00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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