T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-06-2011, n. 1155 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Il Dott. S., risultato vincitore del concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario bandito dall’Università degli Studi di Palermo – II Sessione – SSD MED 28, con Decreto Rettorale n.1191 del 19/03/2008, prendeva servizio il 26/05/2008, presso il Dipartimento di Scienze Stomatologiche " G. Messina " afferendo per le attività didattiche al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Con nota del successivo 25 maggio egli chiedeva al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore amministrativo dell’AUOP di effettuare attività assistenziale inerente il SSD Med 28 presso il predetto Dipartimento. L’istanza e la successiva diffida restavano senza esito, donde la proposizione del presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, col quale viene chiesto quanto in epigrafe specificato, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art.5 del D.Lgs. n.517/99, del D.A. del 10 dicembre 2003, eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio e ingiustizia manifesta.

Proponeva il ricorrente anche domanda di risarcimento del danno.

1.2.L’Università degli Studi di Palermo si costituiva in giudizio e depositava il 03/05/2011 documentazione afferente alla controversia.

1.3.L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone " di Palermo, si costituiva per resistere, depositando memoria il 06/05/2011 con la quale contestava la pretesa azionata in ricorso, chiedendone quindi il rigetto.

1.4.Replicava il ricorrente che, in vista dell’udienza, spiegava ulteriormente quanto dedotto in ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.

1.5.Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.

Deve anzitutto evidenziarsi che:

a)il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 21 bis, l 6 dicembre 1971 n. 1034 (ora, art. 117 c.p.a.) è volto esclusivamente a far accertare l’inerzia dell’Amministrazione a pronunziarsi in ordine ad una istanza a fronte della quale a carico della stessa Amministrazione sussista un obbligo a provvedere; di conseguenza il giudice investito della relativa cognitio deve limitarsi a constatare l’illegittimità del comportamento omissivo con conseguente dichiarazione dell’obbligo a provvedere, senza peraltro poter entrare nel merito della fondatezza o meno della pretesa sostanziale sottesa all’istanza di provvedere (Consiglio Stato, sez. IV, 02 marzo 2011, n. 1345);

b) per realizzarsi un’ipotesi di silenzioinadempimento è necessario che vi sia l’obbligo da parte dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla richiesta dell’interessato (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).

Nella fattispecie in esame il Dott. S., ricercatore universitario in servizio dal 26/03/2008 presso il Dipartimento di Scienze Stomatologiche " G. Messina ", afferente per le attività didattiche al Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, chiedeva con nota del successivo 25 maggio, al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore amministrativo dell’AUOP di effettuare attività assistenziale inerente il SSD Med 28 presso il medesimo Dipartimento.

Tale domanda e la susseguente diffida restavano senza esito, nonostante – come si dirà – in capo all’A.O.U.P. sussistesse l’obbligo di provvedere con esplicito atto, enunciando, eventualmente, le ragioni ostative.

Invero, l’attività istituzionale del personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia è – come correttamente dedotto in ricorso – omnicomprensiva delle funzioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, tra loro inscindibili.

Pertanto, anche l’attività assistenziale è un dirittodovere quale essenziale supporto per l’attività didattica e di ricerca.

L’inscindibilità dell’attività assistenziale del personale docente e ricercatore, affermata in giurisprudenza (Corte Cost., sentenze n. 134/97 e n. 71/2001 – T.A.R. Lazio del 23/11/20057/12/2005 e T.A.R. Campania n. 6819/2006; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 22 gennaio 2008, n. 91; Consiglio Stato, sez. VI, 04 ottobre 2007, n. 5119) è desumibile anche dall’art. 5 – co. 2 – del D.L.vo 517/99 nella parte in cui prevede che l’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale per i professori e ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ex artt. 12, 13 e 17 del D.P.R. 382/80. Non è altrimenti consentito per il personale di cui sopra recedere dall’attività assistenziale (art. 5 – co. 2 – ultimo capoverso del D.L.vo 517/99).

Lo stesso obbligo è ribadito dalla L. 4 novembre 2005, n. 230 – art. 1 co. 2 – nella parte in cui prevede che i professori universitari di materie cliniche svolgono funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca.

Tale obbligo comporta, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, un trattamento economico aggiuntivo, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 517/99, modificativo dell’art. 102 del D.P.R. 382/80 e dell’art. 31 del D.P.R. 761/79, e del D.P.C.M. 24 maggio 2001.

In particolare è previsto:

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti per l’attività assistenziale e gestionale.

Ai fini della corresponsione di tali trattamenti economici è essenziale che sia definita dagli organi aziendali la graduazione degli incarichi; la misura di tali trattamenti aggiuntivi è definita tra un minimo ed un massimo dai CC.NN.LL. della dirigenza del Comparto Sanità.

A ciò si aggiunga che il protocollo d’intesa stipulato il 18 novembre 2003 tra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Palermo ha significativamente stabilito (riaffermato) che " L’Università, sede primaria della formazione e della ricerca scientifica estende la propria attività all’ambito assistenziale, considerata la stretta connessione tecnica tra insegnamento clinico e cura degli ammalati " (art.1). Ed inoltre, all’art. 4, comma 2, individua, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n.517, le strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche strutture essenziali per l’attività didattica, al di fuori di quella, prioritariamente indicata, cioè l’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico che, peraltro – secondo l’incontestata deduzione in ricorso – costituisce l’unica struttura a Palermo in cui si svolge l’attività didattica in materie odontostomatologiche.

Sussisteva, dunque, a carico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, l’obbligo di adottare un esplicito provvedimento – tenendo nel debito conto quanto sopra esposto – sulla domanda del Dott.S. di ottenere il necessario inquadramento al fine di poter effettuare le prestazioni assistenziali, con la prevista remunerazione.

All’adozione della relativa attività amministrativa l’A.O.U.P. provvederà nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, dalla notificazione a cura di parte, della stessa.

3.La domanda di risarcimento del danno – a prescindere dalla valutazione sulla sua ammissibilità, in relazione a quanto prevede l’art.117, comma 6°, C.P.A. – deve essere rigettata in quanto oltre ad essere formulata in termini generici, manca il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato allorquando, come avviene nella specie, la pubblica amministrazione conserva integro l’ambito di apprezzamento discrezionale del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6538).

4.Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni, anche in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio inadempimento impugnato e dichiara l’obbligo dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Palermo, di provvedere sull’istanza del ricorrente, nei sensi e con le modalità indicate in motivazione. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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