Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-02-2011) 21-06-2011, n. 24781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 22 luglio e depositata il 31 agosto 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in data 9 giugno 2010, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di G.G., sottoposto ad indagini per il delitto, in concorso con Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), C.L. e P.F., di tentata estorsione continuata e pluriaggravata, anche ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, perchè, come da testuale imputazione, "in (OMISSIS), in data anteriore e prossima al (OMISSIS), in concorso tra loro, in qualità di capo cosca ( G. classe (OMISSIS)) e di sodali di mafia (gli altri due), in esecuzione e prosecuzione di un medesimo disegno criminoso:

– minacciando Gr.Gi. (classe (OMISSIS)) prima B. V.C. (il (OMISSIS)), telefonicamente, con le parole: "Vi sparo …", riferendosi anche al fratello B. D. con l’uso del plurale, e, successivamente, minacciando direttamente quest’ultimo con le parole: "Vedi che con mio zio ti devi comportare bene tu … Poi parliamo; vedi di … ritirati che il contorno è troppo potente, ritirati …";

– eseguendo, il (OMISSIS), G.G. (classe (OMISSIS)), cugino dell’omonimo Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), un autentico pestaggio punitivo e dissuasivo in danno di B.V. C.;

– minacciando P.F., con il coltello in pugno, B. D. a distanza di circa due mesi (poco prima del 30 marzo 2007), presso lo svincolo di Ga.;

compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad obbligare i fratelli V.C. e B.D., che avevano acquistato da tali L., mediante scrittura privata, terreni siti in (OMISSIS) (ai quali era interessato lo zio – C.L. – di Gr.Gi., classe (OMISSIS)), (…), ad abdicare al loro acquisto a beneficio di C.L., al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, (…), condotta posta in essere al fine di agevolare l’attività della cosca di appartenenza, quale preminente articolazione territoriale della ramificata organizzazione criminale di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, oltre che avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen.".

Il fatto emerse nell’ambito di complesse indagini che portarono alla cattura, il (OMISSIS), in (OMISSIS), dopo una latitanza ventennale, di Co.Pa., capo dell’omonima consorteria criminale, con individuazione della fitta rete dei suoi favoreggiatori e dei gruppi criminali operanti nei territori di (OMISSIS) e zone vicine.

I risultati delle indagini furono raccolti in una informativa conclusiva del 14 febbraio 2009, suddivisa in quattro capitoli principali, di cui gli ultimi due relativi alle organizzazioni criminali presenti sul territorio e a diversi reati-fine, questi ultimi esaminati separatamente dal Giudice per le indagini preliminari.

Tra essi c’è il reato in esame, oggetto di provvisoria contestazione a G.G. (classe (OMISSIS)) con la predetta ordinanza di custodia in carcere.

I gravi indizi di colpevolezza sono ravvisati dal Tribunale del riesame nei contenuti delle intercettazioni sulle utenze in uso ai fratelli B. ed a Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), e nei risultati delle captazioni ambientali nell’autovettura di B. D. e nei locali destinati ad ufficio dei fratelli B., entrambi imprenditori in (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), legati, secondo l’impostazione accusatola, alla cosca mafiosa dei Buda-Imerti, imperante in quel territorio.

In particolare, nella comunicazione del 29 gennaio 2007, B. V. riferì al fratello D. di essere stato aggredito da G.G., identificato dagli inquirenti nell’attuale indagato (nato nel (OMISSIS)), figlio del defunto G.F., capo della "locale" di (OMISSIS), organizzazione criminale collegata a quella dei Rugolino di Catena e dei Gallico e Sambatello di Reggio Calabria.

L’aggressione era connessa all’acquisto di un terreno da parte dei fratelli B., alla cui disponibilità era interessato anche C.L. (classe (OMISSIS)), zio di Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), quest’ultimo cugino dell’omonimo G.G. (classe (OMISSIS)), come emerse dall’ascolto di precedenti conversazioni e dagli accertamenti svolti.

I fratelli B. avevano acquistato, infatti, nel territorio di (OMISSIS), un terreno agricolo di proprietà della famiglia Labate, stipulando l’atto con L.F., a sua volta imprenditore.

L’acquisto provocò l’immediata reazione di Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), il quale, come telefonicamente riferite, il precedente 20 gennaio 2007, da B.V. al fratello D., intimò allo stesso B. di lasciare i terreni altrimenti lo avrebbe sparato.

Il successivo 22 gennaio anche B.D. fu contattato da Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), il cui telefono era stato messo sotto controllo, il quale gli disse di non contrariare lo zio e di ritirarsi, alludendo al proprio "contorno troppo potente".

Alcuni giorni dopo, il 26 gennaio 2007, da un’intercettazione ambientale a bordo dell’autovettura di B.D., in cui quest’ultimo discorreva con il suo accompagnatore, tale M. N., emerse la determinazione del B. a contrastare la pretesa di C.L., dichiarandosi disposto, a tal fine, alla "guerra" da cominciare anche subito.

Si arrivò, dunque, all’episodio del 29 gennaio 2007 di cui era stato protagonista, secondo l’ordinanza. G.G. (classe (OMISSIS)), presunto autore di un pestaggio dissuasivo in danno di B. V.C., il quale, subito dopo, nella già ricordata telefonata captata nello stesso giorno, riferì il fatto al fratello D., attribuendolo a G.G..

Le pressioni e la violenza subite dai fratelli B. furono da loro immediatamente riferite, nel corso di una successiva conversazione tra presenti avvenuta nello stesso giorno dell’aggressione, (OMISSIS), all’interno del loro ufficio, a vari interlocutori di rango criminale, tra i quali B.P. e tale "compare N.".

Nell’occasione B.V. precisò che il suo aggressore non era solo ma in compagnia di ge.gi., (detto p.) quest’ultimo immediatamente riconosciuto al punto che egli si era fermato per salutarlo; il B., invece, non aveva subito riconosciuto l’altra persona che era col g., rimasta in macchina, prima che la stessa scendesse dal veicolo e iniziasse a picchiarlo, apostrofandolo con le seguenti parole: "Così ti comporti con mio cugino? Voi siete andati gli avete preso il giardino".

Nella medesima occasione, proseguendo la rievocazione dell’accaduto, il B. aggiunse che, nel corso della sua aggressione, erano presenti tre " p.": il nominato g. (subito riconosciuto) e altri due p., identificati negli omonimi cugini G. (classe (OMISSIS) e classe (OMISSIS)).

Il contesto in cui si era verificato il fatto, le sue modalità e la circostanza che il defunto padre del G. (classe (OMISSIS)), di nome Francesco, era un affiliato di rango alla ‘ndrangheta, come era emerso anche da una conversazione telefonica intercettata il 17 novembre 2006 tra F.G. e T.V., in cui quest’ultimo aveva confidato al primo che G.F. era stato affiliato da suo padre, T.D., noto capo cosca, rendevano fondata, secondo l’ordinanza, pure la contestata aggravante del metodo mafioso, donde la presunzione di pericolosità non superata da elementi contrari e l’adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere a fronteggiarla.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G.G. (classe 1960), tramite il suo difensore, deducendo cinque motivi.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge per mancanza dei gravi indizi circa l’intento punitivo e dissuasivo delle percosse infette al B., che, come tali, configurerebbero un delitto non punibile per mancanza di querela.

A ragione adduce che l’incontro del 29 gennaio 2007 fu casuale e che fu lo stesso B. a fermarsi, avendo riconosciuto g.

p.; che le parole pronunciate dal presunto aggressore: "Così ti comporti con mio cugino?" non avevano una funzione dissuasiva, ma di rimprovero per un fatto passato; che la stessa evoluzione della lite induce a ritenere che essa non fu premeditata nè voluta, ma determinata da un impeto d’ira; che, nei dialoghi successivi tra i fratelli Barbieri, e tra gli stessi Barbieri e i loro amici, non si fece alcun cenno al terreno, ma solo all’aggressione subita e alla reazione da attuare; che non esiste alcun segmento successivo al 29 gennaio 2007 che deponga a sostegno di un tentativo di estorsione da parte del ricorrente, considerato che, con riguardo all’ulteriore condotta del 30 marzo 2007, contestata a Pr.Gi., il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la motivazione come illogica e contraddittoria con riferimento all’identificazione dell’autore della violenza in G.G. (classe (OMISSIS)).

Essa sostiene, da un lato, che B.V. non riconobbe il suo aggressore, il quale, prima di scendere e passare alle vie di fatto, era rimasto sull’automobile (pag. 13 dell’ordinanza), e, dall’altro lato, che B.D., parlando dell’accaduto con B.P. e con il "compare (OMISSIS)", nel corso della conversazione tra presenti intercettata subito dopo il fatto, riferì loro di avere ospitato in più occasioni il G. col rischio di essere arrestato, dimostrando così di conoscerlo (pag. 10, ib.).

Non si spiega, inoltre, perchè la persona identificata come " p." non potesse essere l’altro Gr.Gi. (classe (OMISSIS)).

L’ordinanza avrebbe anche omesso di commentare ulteriori passaggi della conversazione ambientale intercettata il 29 gennaio 2007, sebbene indicati dal difensore, da cui emergerebbe la non riferibilità del fatto al G. (classe (OMISSIS)) e l’evocazione da parte dei fratelli B., nella loro ansia vendicativa, del solo Gr. (classe (OMISSIS)) e della sua famiglia (in particolare i figli), considerato che l’altro G.G. (classe (OMISSIS)) non ha figli e, diversamente dall’omonimo cugino e dal padre di quest’ultimo, non risiede a (OMISSIS), dove i B. minacciarono di andare per fare una strage.

Sempre nella conversazione del 29 gennaio 2007 i dialoganti avrebbero fatto riferimento al loro antagonista come ad una persona non normale di testa e tale è solo Gr.Gi. (classe (OMISSIS)), soggetto affetto da psicosi come risulterebbe da numerose prescrizioni mediche.

In sintesi, mancherebbero elementi individualizzanti a carico dell’indagato come autore delle percosse inferte, il (OMISSIS), a B.V. e concorrente, insieme all’omonimo cugino e allo zio, nella presunta estorsione in danno dei fratelli B..

2.3. Il terzo motivo di ricorso censura la configurabilità, nella fattispecie, di un tentativo di estorsione per l’assenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno altrui, posto che il terreno oggetto della scrittura privata sottoscritta dal B. era sottoposto a sequestro giudiziario e, pertanto, non poteva essere acquistato dalle presunte persone offese, le quali, conseguentemente, non avrebbero subito alcun danno patrimoniale dall’ipotizzata condotta estorsiva.

2.4. Il quarto motivo di gravame contesta la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, poichè sia G. G. (classe (OMISSIS)) sia C.L. non risultano appartenere ad alcuna associazione di tipo mafioso.

Deve, inoltre, escludersi, secondo il ricorrente, una sorta di traslazione della mafiosità dal contesto criminale in cui sono inseriti i fratelli B. a quello in cui si iscrive la condotta contestata agli indagati.

Apodittica e indimostrata sarebbe, infine, l’affermazione di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, con ruolo apicale, del defunto G.F., padre dell’attuale indagato, G. G. (classe (OMISSIS)).

Attribuendo arbitrariamente al G. l’appartenenza a consorteria mafiosa, il Tribunale avrebbe omesso di valutare, col necessario rigore, la ricorrenza del metodo mafioso nel caso in esame, che si configura, piuttosto, come una lite tra vicini per un appezzamento di terreno e si pone al di fuori dell’uso della forza di intimidazione scaturente da una associazione criminale, essendo piuttosto evocativa di antagonismi personali.

2.5. Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 275 c.p., comma 3, poichè la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere riguarderebbe il momento della applicazione, e non anche quello della verifica della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari, essendo quindi doverosa la valutazione di altre misure meno afflittive come quella degli arresti domiciliari.

Sarebbe arbitrario, inoltre, trasferire la pericolosità sociale delle ritenute persone offese, per i loro comprovati legami con esponenti delle locali cosche mafiose, a quella dei loro pretesi aggressori, considerato che si tratta di vicenda datata nel tempo e che ad essa non sono seguiti altri fatti di violenza, donde la ritenuta non attualità delle esigenze cautelari, e, comunque, la salvaguardia di esse attraverso misure meno afflittive anche in relazione al tempo di custodia cautelare già sofferto dal ricorrente.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Esso sostiene una diversa causale del contrasto tra i fratelli Barbieri, da un lato, e i G., dall’altro, e ricostruisce come estemporanea la matrice delle percosse subite da B.V., il (OMISSIS), che sarebbe indipendente dal presunto contrasto tra le parti sul possesso di un terreno; contesta l’identificazione dell’autore delle percosse nell’attuale indagato, G.G. (classe (OMISSIS)), oggetto di approfondita trattazione nell’ordinanza impugnata con esame critico delle obiezioni difensive ad essa opposte (c.f.r. pagine 13-15 di essa); esclude l’esistenza di una consorteria mafiosa costituita dai componenti della famiglia Greco; nega la contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991; deduce, infine, l’insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della perseguibilità a querela del solo delitto di lesione personale ravvisato nel fatto.

3.1.2. Il ricorso, con i primi due motivi, propone ricostruzioni e valutazioni alternative delle risultanze processuali rispetto a quelle espresse nel provvedimento del Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, dialetticamente impegnata anche a confutare le opposte tesi difensive, le quali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Non sussiste, in particolare, alcuna contraddizione nella motivata – identificazione dell’aggressore di B.V., il (OMISSIS), nell’attuale indagato, G.G. (classe (OMISSIS)) e non nell’omonimo cugino (classe (OMISSIS)), posto che, nella lunga conversazione tra presenti tenutasi nello stesso giorno negli uffici dei fratelli B., l’aggredito, dopo aver riferito ai suoi amici di non aver riconosciuto inizialmente i propri antagonisti salvo g.p., sceso immediatamente dal veicolo, precisò che erano presenti "tre p.", dei quali gli altri due correttamente identificati negli omonimi cugini G., con motivata attribuzione della frase: "Così ti comporti con mio cugino? Voi siete andati, gli avete preso il giardino", che accompagnò le percosse, proprio all’attuale indagato, G.G. (classe (OMISSIS)) e non all’omonimo congiunto (classe (OMISSIS)), già autore di minacce agli stessi B. rimaste senza esito, essendo il primo intervenuto in ausilio del secondo, forte anche del carisma criminale derivante dalla militanza mafiosa del proprio padre come capo cosca.

3.3. L’esclusa configurabilità, con il terzo motivo di gravame, dell’ipotizzato delitto di tentata estorsione solo perchè il terreno conteso sarebbe stato oggetto di sequestro giudiziario e, come tale, non commerciabile e non suscettibile, quindi, di arrecare un vantaggio economico ai presunti estorsori di esso, è tema privo di pregio, considerato che l’ingiusto profitto postulato dal delitto di estorsione prescinde dalla condizione giuridica dell’eventuale bene al conseguimento del quale si indirizza l’azione illecita, poichè consiste nel concreto vantaggio patrimoniale derivante dalla sua materiale disponibilità, perseguita attraverso una condotta violenta o intimidatoria, idonea a costringere il soggetto passivo al comportamento funzionale all’obiettivo perseguito dall’agente.

Giova al riguardo ricordare che, in tema di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto, ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Sez. 2, n. 16658 del 31/03/2008, dep. 22/04/2008, Colucci Rv. 239780).

3.4. La negativa della pur censurata aggravante del metodo mafioso, di cui al quarto motivo del ricorso, poggia sull’errato presupposto che la non dimostrata appartenenza dell’indagato ad alcuna associazione di tipo mafioso sarebbe sufficiente ad escludere la detta circostanza aggravante ad effetto speciale, mentre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, qualifica l’uso del metodo mafioso, fondato sull’esistenza in una data zona di associazioni mafiose, anche in riguardo alla condotta di un soggetto non appartenente a dette associazioni (Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 04/02/2009, Cutolo, Rv. 243346), e, per la configurabilità della medesima aggravante, non è necessario che sia stata contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste tipica della violenza o della minaccia mafiosa, quali derivanti dalla prospettazione della provenienza dal sodalizio criminoso con tutta la penetrante forza intimidatoria dell’evocazione di una struttura capace dei più efferati delitti (Sez. 2, n. 3061 del 03/02/2000, dep. 10/03/2000, Graziano, Rv.

215555).

3.5. La contestata circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 cit., importa, com’è noto, la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, nella fattispecie non superata da alcuna emergenza contraria, contrariamente alla tesi del ricorrente che denuncia la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3, posto che il mero decorso del tempo non è sufficiente ad dimostrare la definitiva rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa di appartenenza, identificata nella contestazione cautelare con l’omonima cosca "Greco" (conforme: Sez. 2, n. 21106 del 27/04/2006, dep. 16/06/2006, Guerini, Rv. 234657).

4. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta il 11 febbraio 2011.

Rigetta n ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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