Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto in data 14 giugno 2010 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’archiviazione degli atti relativi alle indagini avviate nei confronti di B.E., giudicando inammissibile l’opposizione alla richiesta del pubblico ministero, presentata dalla persona offesa B.D.. Ha ritenuto il giudicante che l’atto di opposizione mancasse della richiesta di alcun nuovo atto d’indagine, da indicarsi specificamente.

Ha proposto ricorso per cassazione il B., deducendo censure riconducibili a un unico motivo. Con esso lamenta una superficiale lettura del proprio atto di opposizione e del relativo allegato;

rileva che in esso era lamentata l’omissione dell’unico accertamento decisivo per la verifica della propria dimora abituale (determinante ai fini della sussistenza del reato denunciato), cui si sarebbe dovuto dare corso a fronte della contraddittorietà degli elementi raccolti.

Il ricorso non è fondato.

Esattamente il G.I.P. ha colto nell’atto di opposizione proposto dal B. la mancanza della richiesta di uno specifico atto d’indagine, costituente l’indefettibile presupposto per l’ammissibilità dell’opposizione medesima.

L’opponente aveva chiesto il compimento di quello che si limitava a definire come "l’unico accertamento decisivo", senza specificarne la natura e senza inquadrarlo in alcuno degli atti d’indagine disciplinati dal codice di rito.

La genericità della richiesta, giustamente stigmatizzata dal giudice di merito, trova del resto conferma nel tenore stesso del ricorso, ove è rinnovata la vaga indicazione di un "unico accertamento decisivo", non accompagnata da alcuna notazione descrittiva che valga a individuare l’atto di indagine per effetto del quale, nell’ottica della persona offesa, dovrebbero dissiparsi le incertezze circa la sua residenza effettiva nel maggio 2007.

Giuridicamente corretto è, pertanto, il giudizio di inammissibilità dell’opposizione che ha sorretto il provvedimento di archiviazione degli atti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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