T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 24-06-2011, n. 400 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha chiesto con apposita istanza del 27 gennaio 2011 l’accesso agli atti relativi all’intervento e successive indagini operati dalla Polizia di Chieti in riferimento ad un episodio di rissa avvenuto in Chieti Scalo in data 22 marzo 2009, in cui il ricorrente è stato coinvolto.

L’accesso è stato negato con atto 11 febbraio 2011, con la motivazione che si tratta di atti rientranti nell’attività di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico.

Il ricorrente considera illegittimo il diniego per difetto di motivazione e violazione dell’art 24 della legge 241 del 1990.

Ad avviso di questo Collegio il ricorso va rigettato.

Invero, l’art. 3 lett. a), d.m. 10 maggio 1994 n. 415 prevede che sono sottratti ad accesso le relazioni di servizio ed altri atti o documenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di p.s. La sottrazione all’accesso va giustificata in relazione a specifiche e concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità e specificamente in relazione alla tutela di "strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", come previsto dalla lett. c) dell’art. 24 comma 6, l. 7 agosto 1990 n. 241.

La stessa normativa europea, sulla base delle eccezioni menzionate all’art. 4, n. 1, del regolamento 1049/2001, considera legittimo il rifiuto dell’accesso ai documenti nel caso in cui la loro divulgazione rechi pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica finanziaria, monetaria o economica (Corte di giustizia CE, 25 aprile 2007, n. 1049).

Nel caso, gli atti di cui si chiede l’accesso rientrano, sulla base della stessa descrizione dei fatti contenuta in ricorso, tra quelli inerenti l’ordine pubblico e che potrebbero compromettere la posizione del personale di polizia coinvolto nell’episodio.

Ovviamente, nell’ambito del procedimento penale, il ricorrente potrà accedere alla documentazione con le modalità specifiche di cui al codice di procedura penale. Conclusosi il procedimento penale favorevolmente al ricorrente, non si vede poi il suo interesse all’accesso richiesto in questa sede.

Infine, la motivazione del diniego di accesso ancorché sintetica appare sufficiente.

Il presente ricorso per l’accesso va quindi rigettato.

Le spese si possono compensare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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