Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24922 Contumacia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 18 marzo 2010 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.M. avverso la sentenza del locale Tribunale, che lo aveva condannato alla pena di legge per il delitto di furto aggravato. Ha rilevato quel collegio che l’atto d’impugnazione era stato depositato due mesi dopo la notifica dell’estratto contumaciale, eseguita il 15 aprile 2009.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta non essersi tenuto conto che la notifica al difensore dell’avviso di deposito della sentenza era stata eseguita in data 15 maggio 2009; sicchè, dovendosi tener conto del termine a scadenza più lontana, l’appello poteva essere presentato entro il 15 giugno 2009, essendo festivo il giorno 14 giugno.

Il ricorso è privo di fondamento, essendo giuridicamente corretta la pronuncia di inammissibilità dell’appello per inutile decorso del termine.

In proposito corre l’obbligo di osservare che, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), nel caso in cui il giudice non abbia indicato nel dispositivo, per il deposito della motivazione, un termine più lungo di quello di quindici giorni fissato dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare è di trenta giorni. La decorrenza di esso prende data, per il difensore, dalla scadenza del termine di quindici giorni come sopra stabilito, non essendo prevista nei suoi confronti la notifica dell’avviso di deposito della sentenza, se non nel caso – estraneo alla fattispecie – in cui la motivazione sia depositata oltre il termine previsto. Invece per l’imputato, qualora sia rimasto contumace, il menzionato termine prende a decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza con e-stratto contumaciale, che gli è dovuta comunque.

Orbene, nel caso di cui ci si occupa, il dispositivo della sentenza di primo grado, letto in udienza il 23 dicembre 2008, non conteneva l’indicazione del termine per il deposito della motivazione, per cui si è reso applicabile l’ordinario termine di quindici giorni, puntualmente osservato (sentenza depositata il 7 gennaio 2009): ciò ha posto la decorrenza del termine per impugnare alla stessa data del 7 gennaio 2009 per il difensore; l’imputato contumace ha invece ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale il giorno 15 aprile 2009.

In base al disposto del terzo comma del già citato art. 585 c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Ne deriva che, stabilita al 15 aprile 2009 la decorrenza del termine di trenta giorni, il deposito del ricorso per cassazione andava effettuato entro il giorno 15 maggio 2009. E’, conseguentemente, fuori termine l’impugnazione proposta il 15 giugno 2009.

Alla stregua di quanto fin qui annotato chiara emerge l’irrilevanza della notifica della sentenza effettuata al difensore in data 15 maggio 2009, al di fuori di ogni obbligo di legge.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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