Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 aprile 2010 il giudice di pace di Pinerolo ha dichiarato V.P. colpevole del delitto di lesione volontaria lievissima in danno di F.R.G., condannandolo per l’effetto alla pena pecuniaria di legge. Ha ritenuto il giudicante che il certificato medico prodotto dimostrasse che, durante l’alterco scoppiato fra I due (che aveva visto anche uno scambio di ingiurie, per le quali è stata pronunciata assoluzione ex art. 599 c.p.), il V. avesse colpito il F., causandogli una contusione facciale cui era conseguita una cervicalgia.

Ha proposto ricorso per cassazione il V., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 546 c.p.p., per mancata esplicazione delle ragioni su cui si è fondato il giudizio di inattendibilità delle testimonianze favorevoli al deducente.

Col secondo motivo muove la stessa censura sotto il diverso profilo della carenza motivazionale.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Dalle deduzioni stesse del ricorrente, il quale sostiene avere i testi G. e A. affermato soltanto di non aver visto il contatto fra il V. e il F., nè segni di colluttazione sul viso del F., è agevole dedurre come le deposizioni testimoniali di cui è denunciata l’omessa disamina fossero prive di una concreta valenza dimostrativa: giacchè dichiarare di non aver visto un fatto non significa attestarne l’inesistenza.

Ne consegue che la motivazione del giudice di pace, per quanto indubbiamente assai concisa, non può ritenersi carente sotto il profilo della mancata valutazione di elementi decisivi, tali non essendo le emergenze testimoniali evocate dal ricorrente. Nè si ravvisa, sotto altro profilo, alcuna contraddittorietà fra la pronuncia di condanna per il delitto di lesioni e l’assoluzione per quello di ingiuria, atteso che quest’ultimo deliberato non ha inteso fondarsi sull’insussistenza del fatto, bensì sulla reciprocità delle offese.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *