Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24853

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 26 giugno 2009 la Corte d’Appello di Catania, sostanzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Modica (salvo moderazione del trattamento sanzionatorio), ha riconosciuto S.F. e D.F. responsabili, in concorso fra loro, dei reati di furto aggravato e porto abusivo di coltello.

Gli imputati erano stati colti nell’atto di impossessarsi di frattaglie della macellazione, destinate all’incenerimento per disposizioni sanitarie, di appartenenza del macello comunale di (OMISSIS); nella circostanza essi avevano con sè dei coltelli da cucina.

Hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione lo S. e il D., affidandolo a due motivi.

Col primo motivo i ricorrenti contestano la configurabilità dei delitto di furto, in considerazione del fatto che le frattaglie di macellazione, essendo destinate alla distruzione, dovevano considerarsi res derelictae.

Col secondo motivo denunciano errata valutazione delle deposizioni testimoniali, con particolare riferimento all’insussistenza del dolo;

sostengono, infatti, di non essere stati a conoscenza di sopravvenuti divieti, dopo che nel passato il prelievo delle frattaglie era stato per consuetudine consentito.

I ricorsi dei due imputati, confluiti nell’atto d’impugnazione congiunto, sono fondati e meritano accoglimento.

Perchè possa configurarsi il delitto di furto, che è reato contro il patrimonio, si richiede il presupposto imprescindibile che la cosa sottratta abbia un – sia pur minimo – valore economico: in mancanza di che viene meno la violazione di quel bene giuridico, alla cui tutela la norma incriminatrice è apprestata.

Nel caso di cui ci si occupa è pacifico che le interiora bovine, il cui impossessa-mento da parte degli imputati è oggetto della contestazione, fossero prive di qualsiasi valore in quanto destinate alla distruzione mediante incenerimento: e fossero dunque totalmente prive di interesse patrimoniale per la struttura pubblica (il macello comunale di (OMISSIS)) che ne aveva in quel momento il possesso.

La riscontrata carenza di lesione del bene giuridico protetto esclude l’antigiu-ridicità del fatto; quale ulteriore corollario ne deriva l’esistenza di un giustificato motivo per il porto di coltello da cucina, poichè il trattamento di parti bovine macellate – sulla cui liceità nel caso di specie ci si è fin qui intrattenuti – richiede, per l’appunto, l’utilizzo di tale strumento.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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