Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-02-2011) 21-06-2011, n. 24851

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20 gennaio 2010 il giudice di pace di Macerata ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di H.A. in ordine al delitto di ingiuria ai danni di R.A. per particolare tenuità del fatto.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il P.G. ricorrente rileva essere mancato il consenso della persona offesa, costituente la necessaria condizione di legge per l’applicabilità della causa di improcedibilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34.

Col secondo motivo deduce carenza di motivazione in ordine al giudizio di particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), nel caso in cui il giudice non abbia indicato nel dispositivo, per il deposito della motivazione, un termine più lungo di quello di quindici giorni fissato dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare è di trenta giorni. La decorrenza di esso prende data, per il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

Orbene, nel caso di cui ci si occupa, il dispositivo della sentenza del giudice di pace, letto in udienza il 20 gennaio 2010, non conteneva l’indicazione del termine per il deposito della motivazione, per cui si è reso applicabile l’ordinario termine di quindici giorni, puntualmente osservato (sentenza depositata il 26 gennaio 2010). Dell’avvenuto deposito della sentenza il Procuratore Generale è venuto a conoscenza legale alla data del 3 febbraio 2010, attraverso la trasmissione al suo ufficio della sentenza stessa per il visto, come attestato nel ricorso: ciò pone la scadenza del termine per impugnare alla data del 5 marzo 2010.

Orbene, entro la data indicata è avvenuto, bensì, il deposito del ricorso per cassazione presso la segreteria dell’organo impugnante:

ma tale adempimento non soddisfa il precetto di cui all’art. 582 c.p.p., a norma del quale l’atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; sicchè, nel caso concreto, la presentazione doveva aver luogo nella cancelleria del giudice di pace di Macerata.

Quivi il ricorso risulta pervenuto solo il giorno 8 marzo 2010, con la conseguenza che il gravame risulta tardivamente attivato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *