T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 24-06-2011, n. 3389 Equo indennizzo Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 10 dicembre 2007 e depositato il successivo 12 dicembre M.G. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.

A sostengo del ricorso ha dedotto in punto di fatto:

a) Il ricorrente (in congedo) era Maresciallo Aiutante – In servizio al 9° Storno F. Baracca presso il Magazzino Gorif MSA; era responsabile della trattazione della pratiche di liquidazione dell’indennità di buonuscita INPDAP, della compilazione di atti dispositivi con relativa scheda di impiego operativo ai fini dell’attribuzione dell’indennità di impiego operativo di campagna del controllo T.A. del personale facente parte degli E.F.V. nonché dell’indennità di maggiorazione previste;

b) In servizio dal 1972 aveva prestato la propria attività lavorativa nella qualità di allievo presso S.S.A.M. di Macerata: a fine corso veniva trasferito presso Torricola all’8° deposito centrale, con la qualifica di addetto magazzino scorte fiduciarie M.S.A. Nel mese di Novembre dell’anno 1991 veniva trasferito presso l’Ufficio del Personale come responsabile pratiche di liquidazione INPDAP al 9° Storno "F. Baracca" di Grazzanise (CE):

c) a seguito di visita specialistica presso l’I.L.M. di Napoli del 5/06/1996 – giusta verbale n. 1970/95 – gli veniva diagnosticata "Sinusopatia fronto – Mascellare bilaterale compatibile" con parere favorevole alla concessione del beneficio economico previsto dalla legge nella tabella B misura massima;

d) gli veniva del pari diagnosticata con verbale n. 264/99 del 9/04/1999 dall’I.L.M.. di Napoli la patologia "gastroduodenite compatibile", con parere favorevole per il riconoscimento del beneficio nella tabella A, cat. 8°, misura minima.

e) in data 26 settembre 2001 veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e posto in congedo assoluto;

f) in data 28/10/2003 veniva inviato a visita di controllo presso l’I.L.M. A.M. C.M.O. di Napoli all’esito del quale il Collegio Medico Legale, con verbale n. 00853 mod. ML/AB emetteva il seguente giudizio diagnostico. "gastroduodenite Ulcerativa" con idoneità patologica dipendente da causa di servizio, già in congedo assoluto.

g) in considerazione della diagnosi di tali patologie, il ricorrente presentava quindi istanza avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle medesime e della corresponsione dell’equo indennizzo;

h) conseguentemente veniva sottoposto a visita di accertamento che confermava la presenza delle due menzionate patologie;

i) successivamente il Collegio Medico Legale C.M.O. di Napoli con verbale Mod. ML/AB n. 00853 del 28/10/2003 esprimeva il seguente giudizio diagnostico in relazione all’infermità di gastroduodenite ulcerativa "si dipendente da causa di sevizio" in favore del ricorrente già in congedo assoluto;

l) nonostante il predetto accertamento e la certificazione delle patologie sofferte, il Ministero della Difesa (Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati e della Leva 8° Divisione- 2° sezione) -in persona del Direttore della Divisione dott. ssa Paolo Maja – con decreto n. 1455/N Pos n. 41191/A emesso in data 28/09/2007 negava al ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo, ritenendo dette patologie non dipendenti da causa di servizio.

Ciò posto in punto di fatto ha articolato le seguenti censure avverso gli atti in epigrafe, affidate a due motivi di ricorso.

1)Violazione di legge (art. 48 D.L. 3/05/1957 n. 686 e l., 1094 del 23/12/1970).

La menomazione dell’integrità psicofisica derivata al ricorrente è espressamente contemplata dalla tabella A categoria VIII allegata alla legge di riferimento e costituisce quindi pieno tiolo in capo al ricorrente al richiesto beneficio dell’equo indennizzo.

Il Ministero della Difesa con il provvedimento impugnato ha invece negato tale titolo, concretizzando una precisa violazione della normativa richiamata.

2) Eccesso di potere (difetto di istruttoria, carenza e contraddittoria motivazione e mancata considerazione dei fatti rilevanti).

Il provvedimento impugnato si limita a riportare apoditicamente il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie n. 20959/96 del 2/10/1996 che ha giudicato l’infermità "sinusopatia frontale mascellare compatibile non dipendente da causa di servizio", nonché il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio posizione n. 53618/2004, reso all’adunanza del 19/07/2006 che ha giudicato l’infermità Gastroduodenite compatibile non dipendente da causa di servizio, senza addurre alcun’altra motivazione.

Detto giudizio contrasta inoltre con i riscontri medico scientifici, certificazioni sanitarie e non prodotti dal ricorrente.

Di particolare rilievo sono al riguardo i rapporti circostanziati ove si rappresenta il continuo impegno del ricorrente dal 1972 fino alla collocazione a risposo con il riconoscimento della non idoneità al servizio.

Nelle condizioni di lavoro, comportanti un costante e meticoloso impegno psicofisico, è pertanto da rinvenire la causa delle riscontrate patologie.

In ogni caso il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è intervenuto solo nell’anno 2006 a fronte di una richiesta presentata due anni prima con colpevole ritardo da parte degli esaminatori..

Da ciò anche la carenza assoluta di motivazione che lascia intendere una totale mancanza di discrezionalità da parte dell’autorità emanate, nonché il difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione nel negare l’equo indennizzo si è uniformata senza alcuna specifica motivazione al parere in tal senso espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur in presenza di un parere favorevole della C.M.O. di Napoli.

L’Amministrazione in presenza di tali discordanze avrebbe invero potuto interpellare l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Sanità o il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa la fine di un ulteriore parere.

Tutto ciò a fronte della precisa individuazione dell’infermità del ricorrente tra quelle della categoria VIII della tabella A allegata alla legge di riferimento

Si è costituita l’Amministrazione resistente con deposito di documenti, la quale in data 10 febbrario 2011 ha prodotto memoria difensiva instando per il rigetto del ricorso.

In data 12 aprile 2011 parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva con allegata perizia medico legale con la quale si deduce in ordine alla dipendenza, almeno come concausa, da causa di servizio della patologia "Gastroduodenite cronica erosiva", in considerazione della gravosità degli impegni cui parte ricorrente era addetto.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va affermata, alla stregua della precisazione contenuta nella memoria difensiva prodotta da parte ricorrente in ordine all’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente – che invero non si evince dagli atti – la giurisdizione dell’adito G.A. sul ricorso de quo, avente ad oggetto il diniego dell’equo indennizzo in ordine alle patologie sofferte dal ricorrente, in quanto giudicate non dipendenti da causa di servizio.

1.1. Ed invero è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al pagamento del trattamento pensionistico, nonché la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, qualora la stessa sia stata proposta quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. (Sez. U, Sentenza n. 5467 del 06/03/2009).

1.2. Per contro le controversie come nella specie, aventi ad oggetto gli atti di diniego del beneficio dell’equo indennizzo, ancorchè fondati sull’accertamento della non dipendenza da causa di servizio della patologie accertate, sono devolute al Giudice avente giurisdizione sul rapporto di lavoro, che in relazione ai dipendenti, come nella specie, sottratti al regime privatistico, è il G.A. (cfr al riguardo Sez. U, Ordinanza n. 6997 del 24/03/2010 secondo cui rapporto di lavoro dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria (istituito con legge n. 395 del 1990, che ha soppresso il Corpo degli agenti di custodia), espressamente incluso dal legislatore tra le Forze di polizia di Stato, è soggetto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla disciplina pubblicistica. Né, in senso contrario, rileva la qualificazione dello stesso come "corpo civile", conseguente alla smilitarizzazione e non implicante la privatizzazione del rapporto di lavoro, ovvero l’esistenza di una espressa connotazione pubblicistica del rapporto di lavoro del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria (ex art. 2 della successiva legge n. 154 del 2005), giacché tale personale, pur contemplato nella legge n. 395 cit., non fa parte del Corpo di polizia penitenziaria, ma del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria alle cui dipendenze detto Corpo è posto. Ne consegue che la domanda proposta da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica non dirigenziale, per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, ai fini della corresponsione dell’equo indennizzo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo).

2. Sempre in via preliminare va precisato che l’atto prodotto da parte ricorrente in data 12 aprile 2011, recante l’indicazione a penna "motivi aggiunti", con allegata perizia di parte non può considerarsi quale ricorso per motivi aggiunti in quanto trattasi di atto non notificato alla controparte.

2.1 La stesso deve pertanto essere considerato alla stregua di una memoria difensiva, non idonea in quanto tale ad allargare il thema decidendum.

3. Venendo al’esame del merito del ricorso, giova ricordare, anche ai fini dell’applicazione della disciplina processuale relativa all’onere di formulazione dei motivi di gravame, che il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 settembre 2010, n. 17330;Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. LazioRoma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. LazioRoma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. CampaniaSalerno n° 224 del 27.3.2003).

4. Ciò posto il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente i due motivi di ricorso, formulati da parte ricorrente in quanto gli stessi sottendono la risoluzione di identiche problematiche di diritto.

5. Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare che l’art. 18 comma 1 d.P.R. n. 461 del 2001, contenente disposizioni transitorie per i procedimenti in corso, disciplina i procedimenti in corso alla entrata in vigore dello stesso decreto e dispone che "i procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo, nonché di riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di idoneità al servizio, già presentate all’amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto dall’art. 6 comma 1 e dall’art. 11 comma 1, sulla natura dei pareri delle commissioni mediche e del Comitato"; pertanto, la nuova più ampia competenza del Comitato di verifica (nuova denominazione del C.p.p.o.) comporta ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 461 del 2001 che allo stesso spetta di accertare in via esclusiva la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, e ciò anche in relazione alla fase procedurale intertemporale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 27 marzo 2007, n. 537; in senso analogo Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8935 secondo cui "Va acquisito il parere del Comitato di Verifica ai fini dell’accertamento della causa di servizio, quale introdotto dall’art. 11 comma 1 d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, relativamente ai procedimenti ancora in corso. Detto decreto, infatti, nel dettare norme di semplificazione dei procedimenti di accertamento delle infermità contratte dai pubblici dipendenti nei loro effetti indennitari, pensionistici e sulla stessa idoneità alla prosecuzione del servizio attivo, ha previsto, all’art. 18, con disposizione transitoria che, per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, la disciplina pregressa resta ferma limitatamente ai termini procedurali e ha, invece, ribadito l’applicazione dello "ius superveniens" relativamente ai poteri valutativi del Comitato di Verifica, quali individuati all’art. 11 comma 1, del regolamento, in ordine a tutte le pratiche in corso concernenti il riconoscimento della causa di servizio e del trattamento di pensione privilegiata, la concessione dell’equo indennizzo e l’accertamento dell’idoneità al servizio).

6. Ciò posto i rilievi di difetto di motivazione e di istruttoria formulati da parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso risultano infondati.

6.1 Gli stessi sono del tutto incongruenti con il sistema delineato dal D.P.R. 461/01, applicabile ratione temporiis alla fattispecie de qua in forza della richiamata norma transitoria, che ha introdotto una rigida ripartizione di competenze in ordine al giudizio spettante alla C.M.O. e a quello spettante al Comitato di Verifica.

Nel nuovo sistema infatti il Comitato di Verifica per le cause di servizio (corrispondente all’ex C.P.P.O.) è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 – Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio – ad esprimere un giudizio circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

In tale ottica si è precisato in giurisprudenza che in sede di liquidazione dell’equo indennizzo, l’autorità decidente, in presenza di pareri medico – legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell’opzione per quello reso dal Comitato di Verifica, atteso che il d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all’organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell’adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 settembre 2010, n. 17330; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010, n. 10480; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25 marzo 2010, n. 92; Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007).

Infatti compito della Commissione è solo la diagnosi sull’infermità, l’indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato di verifica accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione, e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 16 maggio 2009, n. 222).

Il giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nell’ambito delle sue esclusive competenze, ha poi carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 03 settembre 2010, n. 10718).

Pertanto ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 14, d.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio si impone, nel suo contenuto tecnico – discrezionale, all’Amministrazione, la quale, nell’adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui – in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazione delle regole procedimentali – ritenga di non potere aderire al parere del Comitato anzidetto. In altre parole, l’Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz’altro rinviare "per relationem" e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico e che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere; nessuna particolare motivazione deve, invece, assicurare nel provvedimento, laddove, come nel caso di specie, aderisca a tale parere.

(T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010, n. 10480; in senso analogo Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).

6.2 In considerazione di ciò non s’imponeva alcun particolare onere motivazionale in capo alla P.A., la quale, come precisato, nell’adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui – in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazione delle regole procedimentali – ritenga di non potere aderire al parere del Comitato anzidetto.

6.3 Sotto tale profilo il decreto gravato è immune dai censurati profili d’illegittimità laddove richiama, senza altra ulteriore motivazione i pareri rispettivamente resi dal comitato per le pensioni privilegiate nell’adunanza n. 216 del 2/10/1996 (in relazione alla patologia "sinusopatia fronto – mascellare bilaterale compatibile") e il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell’adunanza n. 120/2005 del 19/07/2006 (in relazione alla patologia Gastroduodenite compatibile).

Nel primo parere si precisa "considerato che l’infermità "sinusopatia fronto – mascellare bilaterale compatibile" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto in assenza di un comprovato trauma ricollegabile al servizio, è da escludersi qualsiasi rapporto con il servizio stesso; che comunque, ai soli fini della classifica, la stessa sarebbe ascrivibile nella tabella B nella misura massima".

Peraltro sulla non dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia si era pronunciata, da quel che è dato evincere dagli atti, anche la Commissione Sanitaria d’Appello nel processo verbale n. 823/96 nel quale si precisa "tenuto conto che, nella genesi della patologie flogistiche della mucosa sinusale riveste un ruolo patogenetico principale la virulentazione di comuni germi saprofiti, favorita da ripetute esposizioni dirette a fattori climatici avversi;

considerato che, nel caso in esame, non risulta che l’interessato sia stato esposto ai suddetti fattori di rischio e che non emerge alcuna circostanza particolare che abbia potuto assurgere al ruolo di rischio generico aggravato nella genesi dell’infermità richiesta;

la scrivente condivide le considerazioni medicolegali e conferma i giudizi emessi dall’Organo Sanitario di 1° istanza, ritenendoli improntati ad equa ed obiettiva valutazione medico legale".

Vi è infine da evidenziare che anche le deduzioni del consulente di parte non sono rivolte avverso il giudizio di non dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia, essendo relative al giudizio relativo alla patologia "gastroduodenite compatibile".

In merito a tale seconda patologia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha reso il seguente parere, preso atto del processo verbale n. 264/99 del 9/04/199 della Commissione Medica Ospedaliera di Napoli ed esaminati tutti gli atti "Considerato che l’infermità "Gastroduodenite compatibile" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neurodistonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità. Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

I predetti giudizi, ampiamente motivati, appaiono pertanto incensurabili in questa sede, non potendosi gli stessi considerarsi irrazionali o caratterizzati da manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o da mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva.

6.4 Né può condividerai la tesi di parte ricorrente secondo cui il Ministero della difesa avrebbe dovuto acquisire il parere dell’ufficio medico legale presso il Ministero della sanità o del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Detto assunto è invero fondato sull’art. 178 T.U. 1092/1973 secondo cui "L’amministrazione centrale, acquisito il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto parere può sentire l’ufficio medico legale presso il Ministero della sanità; per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall’amministrazione centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione medica ospedaliera".

Peraltro detto disposto normativo è stato abrogato dall’art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, con la conseguenza che richiami ai procedimenti disciplinati da tale articolo si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell’art. 19 dello stesso, per cui tale disposto normativo non poteva trovare applicazione, in forza della disciplina transitoria di cui al richiamato art- 18 D.P.R. 461/2001, nella fattispecie de qua.

6.5 Né infine alcun rilievo assume la circostanza, del pari dedotta nel secondo motivo di ricorso, che il parere del comitato di verifica per le cause di servizio sia stato reso dopo ben due anni dalla presentazione dell’istanza.

Tale violazione non assume alcuna rilevanza rispetto all’ipotesi di specie, non vertendosi in materia di impugnativa del silenzio inadempimento né di giudizio risarcitorio per danno da ritardo, ma in materia di impugnativa di un atto di diniego in ordine all’istanza del dipendente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.

Rispetto a tale atto di diniego invero alcuna rilevanza può avere avuto il mancato rispetto dei termini procedimentali, previsti in relazione alle varie fasi.

7. Del tutto infondato è poi il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la violazione di legge per essere la patologia da lui sofferta ascrivibile ad una precisa categoria tabellare, in quanto l’ascrivibilità di una patologia in una determinata categoria tabellare, al cui accertamento è competente la C.M.O., ha rilievo ai fini dell’accertamento della patologia e della quantificazione dell’equo indennizzo ma alcun valore legalmente tipico può assumere in ordine alla riconducibilità da causa di servizio della patologia, essendo detto giudizio rimesso all’accertamento tecnico discrezionale del Comitato di verifica per le cause di servizio, nel senso innanzi precisato.

8.In considerazione dell’infondatezza di tutte le censure il ricorso va rigettato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se dovuti..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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