Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 21-06-2011, n. 24779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento adottato il 18 novembre 2009 il Giudice di pace di La Spezia ha restituito gli atti al Pubblico Ministero, ritenuta la connessione tra il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10- bis contestato a S.S., in relazione al quale procedeva, e il reato di cui alla L. n. 40 del 1998, art. 6, comma 3, descritto nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prodotto in copia dal difensore nel corso dell’udienza del 18 novembre 2009. 2. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, il quale ne chiede l’annullamento, lamentandone l’illegittimità con riguardo alla sua abnormità sul piano strutturale per essere al di fuori della previsione di legge e su quello funzionale per avere determinato indebita regressione del procedimento.

Il ricorrente, in particolare, deduce che la connessione tra i reati, le cui ragioni non sono state specificate, e che ha determinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, non sussiste perchè gli stessi, ontologicamente diversi per struttura e momento di perfezione e consumazione, non sono stati commessi con una sola azione o omissione come richiesto dalla L. n. 274 del 2000, art. 6. 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile, e non qualificabile, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, quale atto abnorme.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv. 247535).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060;

Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa e altro, Rv. 195510; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv. 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).

Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, sia avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite, e si è da ultimo precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo che l’ha prodotto, determini una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un’indebita regressione a una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.O. in proc. Mazzola, Rv. 247137).

3. Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero si è, in particolare, precisato che l’ipotesi di abnormità strutturale va limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè di là da ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).

L’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in dette ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto a osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590, e, tra le sezioni semplici, Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, dep. 15/04/2010, P.M. in proc. Gulino e altro, Rv.

247030; Sez. 6, n. 49525 del 29/09/2009, dep. 23/12/2009, P.M. in proc. Rigon, Rv. 245647).

4. Alla luce dei detti principi, il provvedimento adottato dal Giudice di pace non può essere qualificato quale atto abnorme, poichè la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, con il "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, sulla base della ritenuta connessione tra i reati di cui alla L. n. 48 del 1998, art. 6, comma 3, e art. 10-bis non può essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, ovvero espressione dell’esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall’ordinamento, nè determina una stasi del procedimento.

Tale provvedimento, infatti, anche se illegittimo perchè fondato su un presupposto erroneo, costituisce pur sempre l’esplicazione di un potere riconosciuto al giudice del dibattimento dall’ordinamento processuale; nè lo stesso pregiudica in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il Pubblico Ministero, in ogni caso, procedere alla nuova citazione dell’imputato per entrambi i reati, specificando le condotte nei capi di imputazione.

5. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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