Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 21-06-2011, n. 24776 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 4 marzo 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli, decidendo sulle richieste avanzate ai sensi della L. n. 354 del 1975, artt. 47, 47-ter e 50, da P.R., condannato con sentenza della Corte d’appello di Napoli alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di concorso in tentata estorsione, ha disposto nei confronti dell’istante la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritenuta adeguata alle finalità di rieducazione e prevenzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli, che ne chiede l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la mancanza di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare la natura dei reati ascritti all’istante, condannato, a titolo di concorso, per i reati di estorsione aggravata tentata o consumata, e per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609 ter cod. pen., sequestro di persona e lesioni, nè valutato l’assenza di qualsiasi atto concreto di resipiscenza del predetto, in assenza di indicazioni documentali da parte dell’UEPE in merito all’assunto risarcimento della vittima.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha più volte affermato che, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si impone un’analisi approfondita della personalità del condannato, del suo comportamento e della sua situazione socio-familiare, dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità, tradotti nei progressi trattamentali compiuti e nel grado di rieducazione raggiunto, e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa.

Detta analisi deve procedere senza trascurare la tipologia e la gravità dei reati commessi, quantomeno come dato iniziale per compiere la valutazione (tra le tante, sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, dep. 03/08/2009, Gobbo, v. 244322; Sez. 1, n. 23639 del 28/04/2005, dep. 23/06/2005, P.M. in proc. Pietrobelli, Rv. 231804;

Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 08/01/2002, Chifari, 220473), e senza ritenere la corretta condotta custodiale elemento sufficiente e valutabile, in assoluto, quale sicuro indice di una fattiva e convinta partecipazione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro G., Rv. 219478; Sez. 1, n. 3003 del 17/05/1995, dep. 22/06/1995, Pane, Rv. 201731; Sez. 1, n. 73 del 11/01/1994, dep. 22/02/1994, P.M. in proc. Caruso, Rv. 196559;

Sez. 1, n. 2567 del 28/05/1993, dep. 19/07/1993, Scozzaro, Rv.

195663).

3. L’ordinanza impugnata non è conforme ai suddetti principi.

Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di potere concedere la più ampia misura dell’affidamento in prova, ritenendola adeguata rispetto a quelle denegate della semilibertà e della detenzione domiciliare, attraverso un’analisi lacunosa e fondata su argomentazioni generiche, correlate – con riguardo al condannato – alla buona condotta in arresti domiciliari, alla corretta condotta in carcere, alla concreta possibilità di lavoro e al tranquillante contenuto della informativa dei Carabinieri, e attraverso riferimenti apodittici alla natura del reato, trascurandone tipologia e gravità, e alle condizioni individuali, familiari e sociali, non ulteriormente precisate.

E’, invece, sostanzialmente mancata una verifica concreta e specificatamente riferita al condannato di elementi sintomatici dell’avvio da parte dello stesso di un serio processo di revisione critica del proprio passato, di resipiscenza, convinta e personale, verso le vittime del reato e di avvicinamento a modelli socialmente validi, da cui desumere la possibilità del suo reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa e il verosimile superamento del pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti, in rapporto anche alle condotte delittuose per le quali il predetto ha riportato condanna.

4. Dalle considerazioni svolte discende che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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