Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-01-2011) 21-06-2011, n. 24775 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2009 la Corte d’appello di Bari, decidendo quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di C.F., volta a ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:

– sentenza del 20 febbraio 1995 della Corte d’appello di Bari (irrevocabile in data 1 giugno 1996), che aveva condannato l’istante alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 13.427,88 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il (OMISSIS), nell’ambito del cd. processo " (OMISSIS)";

– sentenza in data 11 gennaio 2006 della Corte d’appello di Bari (irrevocabile il 31 maggio 2007), che aveva condannato l’istante alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, con l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, commessi dal (OMISSIS), nell’ambito del cd. processo "(OMISSIS)";

– sentenza del 24 gennaio 2006 della Corte d’appello di Bari (irrevocabile il 26 ottobre 2006), che aveva condannato l’istante alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, violazione della legge sugli stupefacenti, rapina e violazione della legge sulle armi, nell’ambito del cd. processo "(OMISSIS)". 1.2. La Corte argomentava il rigetto osservando che:

– non era possibile configurare un disegno criminoso unitario tra i reati oggetto di contestazione nel cd. processo "(OMISSIS)" e il reato giudicato nel cd. processo "(OMISSIS)", poichè risultava dalla motivazione della sentenza del cd. processo " (OMISSIS)" che C.F. si era adoperato con altri componenti del clan familiare per escludere gli associati storici del clan, tra i quali M.D., che dalla motivazione della sentenza dell’altro processo era risultato con lo stesso affiliato e condannato per l’acquisto di una partita di droga dall’organizzazione facente capo a P.S.. Non si poteva, pertanto, ritenere provato che il C. avesse già previsto nel (OMISSIS), quando tale acquisto era stato fatto, la sua attività criminale volta a escludere dal sodalizio il M. e altri affiliati;

– non era ravvisabile una preventiva e unitaria programmazione tra i reati oggetto di contestazione nel cd. processo "(OMISSIS)" e i reati giudicati nell’ambito del cd. processo "(OMISSIS)", poichè le associazioni per delinquere di stampo mafioso di cui alle dette sentenze avevano avuto diversa struttura organizzativa, priva di contiguità temporale, con modalità operative diverse e distinti tratti di condotta partecipativa, e con reati fine eterogenei, essendo volti quelli dell’associazione oggetto del cd. processo "(OMISSIS)", consistenti in reati contro la persona e in violazioni della legge sulle armi aggravati dal metodo mafioso, alla eliminazione dei componenti del clan rivale degli Strisciuglio per riacquistare il controllo della zona territoriale di storica influenza;

– non vi era identità tra gli imputati del cd. processo " (OMISSIS)" e quelli del cd. processo "(OMISSIS)";

– l’identità del movente, costituito dalla "esigenza primaria di mantenere il controllo del territorio, eliminando i componenti degli altri gruppi criminali emergenti", non era sufficiente per configurare l’unicità del disegno criminoso, che, senza confondersi con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto, richiedeva la prova della ideazione originaria di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C.F., che ne chiede l’annullamento, deducendo inosservanza dell’art. 81 c.p., comma 2 e difetto e illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente l’associazione per delinquere di tipo mafioso, giudicata nel cd. processo "(OMISSIS)", è relativa al periodo compreso tra l’estate (OMISSIS) e "l’attualità" (sentenza di primo grado del 16 dicembre 2004) e quella giudicata nel cd. processo "(OMISSIS)" è relativa al periodo compreso tra il (OMISSIS), ricadente temporalmente nell’altro, tanto che si sarebbe potuto invocare il principio del ne bis in idem, optandosi, invece, per la presentazione dell’istanza di continuazione, rigettata con motivazione apparente e incongrua rispetto alle acquisizioni processuali. Nè la Corte di merito ha tenuto conto della sentenza del 7 maggio 2009, emessa da altra sezione della stessa Corte nel cd. processo "(OMISSIS)", con la quale è stata riconosciuta, nei confronti di altri imputati, la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze rese nei cd. processi (OMISSIS).

Il ricorrente censura la sentenza anche nella parte in cui si è ritenuto di non ravvisare la continuazione tra la condanna per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di cui al cd. processo "(OMISSIS)", e quella per l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al cd. processo " (OMISSIS)", deducendo che la contestazione del reato associativo, poichè è partita dalla metà degli anni 80 all’attualità, ha compreso anche l’anno 1992, cui è stata riferita la contestazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 costituente reato-fine del sodalizio.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria difensiva depositata il 15 settembre 2010 il ricorrente ha contestato le conclusioni assunte dal Procuratore Generale, insistendo nell’accoglimento della richiesta, in presenza dei presupposti di legge, e depositando estratti delle sentenze di merito rese nei processi (OMISSIS).

5. Il Procuratore Generale in sede ha depositato il 28 ottobre 2010 parere integrativo, confermando la richiesta di declaratoria della inammissibilità del ricorso.

6. In data 14 gennaio 2011 è pervenuta ulteriore memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale si è ribadito che la stessa associazione di tipo mafioso è stata giudicata nei processi che si sono susseguiti, senza che vi sia mai stata soluzione di continuità, alla luce delle motivazioni delle sentenze sul punto irrevocabili, e che la partecipazione, peraltro in posizione di vertice a un sodalizio di tipo mafioso, richiede la preventiva programmazione del necessario contrasto dei clan rivali per mantenere il controllo del territorio, e si è evidenziato che il reato giudicato nel cd. processo "(OMISSIS)" è anche analogo ai reati già unificati sotto il vincolo della continuazione nel cd. processo "(OMISSIS)".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. A norma dell’art. 671 cod. proc. pen. il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dall’art. 81 cod. pen..

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, quale quello tipico dell’associazione per delinquere (tra le altre, Sez, 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862; Sez. 1, n. 48125 del 05/11/2009, dep. 17/12/2009, Maniero, Rv. 245472;

Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv.

243632; Sez. 1, n. 35797 del 12/05/2006, dep. 25/10/2006, Francini, Rv. 234980; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, dep. 19/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, dep. 31/01/2001, Barresi, Rv. 218397).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate – poichè attiene alla "inesplorabile interiorità psichica" del soggetto, deve essere ricavata di regola da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte tenute.

Tra tali indici, esemplificativamente elencati dalla giurisprudenza, vengono in considerazione la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale. Essi hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, della preordinazione di fondo che unifica le singole violazioni; l’accertamento diretto al riconoscimento o al diniego del vincolo della continuazione, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere della effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (tra le altre, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, dep. 07/04/2010, Bonasera, Rv. 246838; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, dep. 23/12/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Lombardo, Rv. 242098;

Sez. 1, n. 1587 del 01/03/2000, dep. 20/04/2000, D’Onofrio, Rv.

215937).

3. La Corte d’appello, nel caso di specie, ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e con motivazione logicamente articolata ha fatto esatta applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisi da questo Collegio, evidenziando l’iter logico seguito per escludere, nel caso concreto, l’unitarietà del disegno criminoso tra i reati, separatamente oggetto di contestazione e separatamente giudicati nei processi (OMISSIS).

La valutazione del giudice di merito è ragionevole, in quanto condotta e argomentata sulla scorta di precisi richiami alle motivazioni delle sentenze e alle specifiche condotte contestate in rapporto agli individuati sodalizi criminosi, alle loro strategie e alla loro struttura e organizzazione, e la sussistenza di un’unica originaria ideazione criminosa è stata esclusa in ragione di plurimi dati, coerenti rispetto alle risultanze dei provvedimenti esaminati e congrui rispetto alla ratio dell’istituto della continuazione.

3.1. Con motivazione ineccepibile anche sul piano logico, il Giudice dell’esecuzione ha, infatti, evidenziato che la violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessa il (OMISSIS), giudicata nel cd. processo "(OMISSIS)", ha riguardato l’acquisto da parte del C. di una partita di droga effettuato da M.D. dall’organizzazione criminale facente capo a P.S., e che lo stesso C., partecipe anche del sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, giudicato nel cd. processo "(OMISSIS)", si era adoperato per l’estromissione del M. dal clan familiare e dai traffici di droga.

Il Giudice dell’esecuzione ha anche rappresentato che le associazioni per delinquere di stampo mafioso, oggetto di contestazione nel cd. processo "(OMISSIS)" e nel cd. processo "(OMISSIS)" avevano avuto diversa struttura organizzativa, priva di contiguità temporale, con modalità operative diverse e distinti tratti di condotta partecipativa del C., e con reati fine eterogenei, gli uni e gli altri specificatamente descritti nell’ordinanza.

3.2. Le conclusioni che sono state tratte, con l’ordinanza impugnata, in merito alla mancanza di prova della previsione da parte del C. già nel 1992, quando è avvenuto l’episodio dell’acquisto di sostanza stupefacente dal clan Parisi, della sua attività criminale incentrata, in contesto associativo, a escludere gli originari affiliati, e tra questi il M., dal traffico di droga, e in merito alla irrilevanza del movente unico e della omogeneità delle varie violazioni di legge per la riconducibilità al medesimo sodalizio criminoso delle condotte poste in essere dal C. in associazioni di stampo mafioso diverse per struttura e scopi, resistono alle censure mosse con il ricorso e con le successive memorie.

Si tratta di obiezioni, che pur ampiamente argomentate, sono rivolte a prospettare un’alternativa interpretazione delle risultanze processuali e una diversa valutazione della loro rilevanza, risolvendosi in censure in punto di fatto, non consentite nel giudizio di legittimità, e nella proposta di una lettura parziale dei principi di diritto costantemente affermati, e qui ribaditi, alla stregua dei quali l’unitarietà del disegno criminoso non è identificabile con un generico programma delinquenziale, presupponendo l’esistenza di un unitario programma criminale e la sua rapportabilità a una iniziale deliberazione che comprenda le condotte come effettivamente previste, sia pure senza riguardo ai dettagli operativi, e non è identificabile con il programma generico, che caratterizza il reato associativo, supponendo in tal caso che, all’atto della costituzione o dell’adesione all’organizzazione criminale, il soggetto abbia già ideato singoli delitti rientranti nel programma medesimo.

3.3. La deduzione che altra sezione della Corte di merito, nel cd. processo "(OMISSIS)", abbia riconosciuto, nei confronti di altri imputati, la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze rese nei cd. processi (OMISSIS) non appare prospettabile in questa sede, in virtù dei principi di autonomia dei procedimenti e di soggettività della continuazione che, attenendo all’elemento psicologico, può sussistere per alcuni coimputati e non per altri.

Peraltro, la questione prospettata con il ricorso e con le memorie anche in merito alla riferibilità della sentenza del 13 dicembre 2005, con la quale sono stati giudicati i reati unificati nel cd. processo "(OMISSIS)" ai reati oggetto del Cd. processo " (OMISSIS)", al troncone principale del cd. processo " (OMISSIS)", non risulta essere stata sottoposta all’esame del giudice di merito, e non è pertanto valutabile, anche per le sue implicazioni di merito, in questa sede.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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