Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 25008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – G.V. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Bologna, datata 7.2.2011, di conferma del pregresso provvedimento, in data 13.1.2011, della corte di appello della stessa città che rigettava la di lui istanza di sostituzione della misura carceraria della custodia cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari, sottolineando che l’istanza era stata rigettata con la precedente ordinanza del 24.8.2010 e che comunque le esigenze di prevenzione speciale, collegate alla condanna in grado di appello di anni sei per i delitti di rapina pluriaggravata e sequestro di persona, non erano venute meno anche a fronte delle circostanze dedotte dalla difesa dell’imputato: buona condotta carceraria, grave malattia dei genitori anziani, espiazione di oltre metà della pena.

2 – Il ricorso è inammissibile, perchè le ragioni del ricorso sono le stesse già rappresentate al tribunale e da questi confutate con argomentazioni per nulla riprese e sottoposte a critica dalla difesa.

A tacere poi che sulle ragioni poste a sostegno dell’istanza di sostituzione della misura custodiale più grave in altra mitior è intervenuto il giudicato cautelare con la pregressa ordinanza in data 24.8.2010 della stessa corte di appello di Bologna.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. C.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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