T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-06-2011, n. 5651 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le impugnate determinazioni traggono origine dalla rilevata circostanza che, aggiudicata provvisoriamente la gara alla ricorrente e a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’incaricato della progettazione, sul relativo certificato del casellario giudiziale erano risultate annotazioni di cui quel progettista in sede di gara non aveva dichiarato l’esistenza;

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta da accogliere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che le condanne del citato progettista riportate dal certificato del casellario giudiziale integrale si riferiscono a reati per i quali il professionista ha ottenuto il beneficio della non menzione va respinta perché la normativa di riferimento (punto 1, lettera r), dell’allegato "B bis" al disciplinare di gara) non escludeva dall’obbligo di dichiarazione condanne per i reati per i quali fosse stato ottenuto il beneficio della non menzione; e prevedeva, in caso di omessa o incompleta dichiarazione, l’esclusione (v. il combinato disposto del punto 14, secondo alinea e del punto 3.b.1, primo ed ultimo periodo, del disciplinare);

– i rilievi i quali affermano che eventuali antinomie fra il disciplinare di gara (punto 3.b.1.1, lettera a), che non elencava tra i requisiti da dichiarare quello di cui alla lettera k) del precedente punto 2: "non aver riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione oppure aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne…") e il testo della citata dichiarazione di cui all’allegato "B bis", che invece al punto r) richiedeva quella dichiarazione di "non aver riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione oppure aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne…") non possono risolversi in danno dei concorrenti, e debbono anzi essere risolti attribuendo rilevanza alle disposizioni del disciplinare in ossequio al principio volto a garantire la più ampia partecipazione possibile, va respinta per la stessa considerazione esposta nel precedente alinea (espressa comminatoria d’esclusione);

– la censura la quale afferma che le condanne riportate dal progettista non riguardano reati gravi, né reati incidenti sulla sua moralità professionale, sicché il progettista non era neppure tenuto a dichiararli ai sensi del punto 2, lettera d), del disciplinare, va disattesa perché, anche a prescindere da ogni considerazione circa natura e gravità dei reati per i quali il professionista era stato condannato (v. allegato 10 al ricorso), in ogni caso – come sopra rilevato – era la stessa dichiarazione non veritiera che, ai sensi della citata normativa di gara, imponeva l’esclusione; sicché una pronuncia sul presente motivo non risulta rilevante ai fini dell’esito del presente giudizio;

– la censura la quale afferma che non può essere addossata alla ricorrente qualsivoglia responsabilità di natura penale per le dichiarazioni rese dal progettista e non può gravarsi l’impresa di responsabilità connesse a fatti ad essa direttamente non ascrivibili, risulta inammissibile quanto ai rilievi sulla responsabilità penale (non attenendo questi rilievi al presente giudizio) e infondata quanto ai rilievi sulla responsabilità amministrativa relativamente alla esclusione dalla gara (poiché la normativa di gara correttamente imponeva anche una corretta dichiarazione dei requisiti da parte del progettista);

– la censura la quale lamenta che l’allegato "H" al disciplinare prevedeva soltanto che qualora i requisiti del progettista fossero risultati difformi da quelli indicati nel bando l’impresa sarebbe stata esclusa dalla gara, ma non prevedeva – così autolimitando l’operato futuro dell’Amministrazione – anche l’applicazione delle ulteriori sanzioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 va respinta perché l’articolo 48 citato (il cui comma 1, per la parte che qui interessa, prevede che qualora l’offerente sorteggiato non comprovi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11) va respinta perché le testé esposte sanzionidi cui all’articolo 48 conseguono ex lege, e non su scelta dell’Amministrazione, alla mancata prova (idest, come nel caso di specie, alla prova contraria) delle citata dichiarazioni;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimata Amministrazione, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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