Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 maggio 2006 la Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 29 maggio 2003 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta da M.T. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore dell’I.N.P.S. avente ad oggetto il pagamento di contributi per personale dipendente, ed avverso l’ordinanza ingiunzione avente ad oggetto sanzioni amministrative e spese. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando la natura di lavoro subordinato di due dipendenti del M. sulla base delle prove testimoniali delle stesse lavoratrici, e considerando la continuità dei rapporti, successivamente formalizzati in contratto di formazione, con quelli precedenti svolti sempre in favore del M., considerando comunque la presunzione della natura subordinata del rapporto che opera non solo nei confronti dei lavoratori, ma anche in favore di terzi per i quali deriva un credito in virtù dei rapporti stessi.

Il M. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2086 cod. civ. e dell’art. 409 cod. proc. civ., e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare il ricorrente deduce che non sarebbero state fornite le prove della natura subordinata dei rapporti di lavoro da cui deriva il debito contributivo in questione, in quanto la mera onerosità della prestazione non caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, mentre doveva essere verificata la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Con secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 2094 cod. civ. e artt. 115, 116 e 246 cod. proc. civ. e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si assume che sarebbe stato onere dell’I.N.P.S. provare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, prova che non sarebbe stata offerta, non potendosi ritenere valide, a tale fine, le dichiarazioni rese dalle lavoratrici nel giudizio di primo grado, essendo esse interessate all’accertamento della natura dei loro rapporti di lavoro.

I motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi la prova dei rapporti di lavoro subordinato posti a fondamento del credito azionato dall’I.N.P.S. con la procedura monitoria in questione.

I motivi sono fondati.

La Corte territoriale non ha motivato in modo sufficientemente compiuto e logico la propria decisione. In particolare la stessa Corte ha tratto argomento per affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro di due soggetti che hanno prestato la propria attività per il M. dalla successione di due rapporti di lavoro di cui uno di apprendistato, senza tuttavia esaminare la reale continuità di tali rapporti, la configurazione degli stessi, l’identità nell’atteggiarsi della prestazione lavorativa nei due periodi considerati e, soprattutto, il reale carattere della subordinazione del rapporto dato dalla soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che provvedere ad un più completo accertamento sull’eventuale esistenza dei due rapporti di lavoro subordinato che hanno dato luogo alla pretesa contributiva dell’I.N.P.S. di cui al procedimento monitorio in questione, provvedendo anche sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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