T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-06-2011, n. 5650 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il difensore di parte ricorrente ha dichiarato nella odierna camera di consiglio – sia verbalmente sia con atto, a firma del ricorrente, oggi depositato – la sopravvenuta carenza di interesse; e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;

Visto l’art.. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto che la richiesta di compensazione delle spese di giudizio possa – tenuto conto che da controparte non è intervenuta opposizione al riguardo – essere accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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