Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-11-2011, n. 22899 Pensione di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 novembre 2006 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 15 maggio 2000, ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento in favore di A.A. della prestazione di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13 a decorrere dal 1 maggio 1995, fino al 15 gennaio 2000, sulla base delle risultanze della CTU disposta nel giudizio di appello e che ha accertato la riduzione della capacità lavorativa della ricorrente in misura superiore al 75%.

Il Ministero dell’Interno propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Resiste con controricorso la A.. Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 in ordine alla mancanza di alcuni elementi costitutivi del diritto all’assegno di invalidità, in particolare si deduce che la sentenza impugnata ha motivato il riconoscimento del diritto della A. esclusivamente sulla sussistenza del requisito sanitario, senza verificare la sussistenza degli altri requisiti costituiti dalla incollocabilità al lavoro e dal requisito socio economico.

Con secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. con riferimento alla mancata prova circa gli elementi costitutivi del diritto all’assegno di invalidità.

Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla sussistenza del requisito economico e della in collocazione.

Il primo motivo è fondato.

In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente dal requisito reddituale in relazione alle prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma – al pari del cosiddetto requisito sanitario – un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo, del quale il Ministero dell’Interno può censurare, con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 17 marzo 2001 n. 3881).

Gli altri motivi risultano assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che si adeguerà al principio sopra indicato, provvedendo all’accertamento di tutti i requisiti del beneficio pensionistico riconosciuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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