Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 25006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – P.A. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 20/21.12.2010 del tribunale di Torino che in sede di riesame confermava il pregresso provvedimento, datato 29.11.2010, del gip dello stesso tribunale, che ne disponeva la custodia cautelare in carcere per il delitti, in concorso con altre due persone rimaste ignote, di rapina pluriaggravata e sequestro di persona – art. 81 cpv. c.p., artt. 605 e 628 cpv. c.p. – commessi il (OMISSIS) ai danni dell’Ufficio postale di Pecette Torinese, e del suo direttore P.E..

In breve i fatti secondo la ricostruzione dei giudici di merito: due rapinatori, di cui uno armato di taglierino, penetravano nella sede dell’Ufficio postale, immobilizzavano il direttore con nastri sulle caviglie e d i polsi, si impossessavano della somma di Euro 39.450.

La responsabilità del P. emergeva dal fatto che la mattina dello stesso giorno una persona, tale C.C., aveva notato una Fiat punto tre porte che recava una targa coperta da un cartello con cifre non leggibili, che sempre il C. aveva visto una persona scendere dalla macchina, levare il cartello e rendere così visibile il numero di targa che annotava. Risultava che la macchina apparteneva al P. che, successivamente interrogato, dichiarava di averla prestata ad un amico, di cui non intendeva dire il nome, e che alla restituzione gli erano state date Euro due mila.

Tale circostanza veniva collegata alla intercettazione ambientale di una conversazione in macchina tra l’indagato ed un’altra persona, in data 15.11.2009, nel cui contesto alla domanda dell’interlocutore al P. "dove che sei andato a rubare, a fare rapine con Euro cinque", questi risponde " è una mazzetta nuova di serie, ho visto i numeri di serie…non la possono trovare perchè è stato fatto lontano da qui il coso". 2- Due i motivi del ricorso per cassazione. Con il primo, si richiama l’art. 606 c.p.p., lett. b) e si denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42, 43 e 628 c.p. in base alla considerazione che il prestito della macchina ai rapinatori da parte del P. non comportava necessariamente che egli fosse consapevole che la macchina servisse alla rapina e che la dazione del denaro da parte del rapinatore poteva al più dimostrare che egli della rapina ne fosse venuto a conoscenza successivamente, al momento appunto della restituzione della macchina e della consegna del denaro. Con il secondo motivo di ricorso, si richiama sempre l’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per segnalare che non era possibile configurare, ed i giudici di merito sul punto non avevano congruamente motivato, il sequestro di persona perchè l’immobilizzazione del direttore dell’Ufficio postale era strettamente consequenziale al delitto di rapina, dal momento che la privazione della libertà personale era per l’appunto caratterizzata da una modalità cronologica approssimativamente corrispondente a quella del delitto-fine.

3- Il ricorso non merita accoglimento perchè inammissibile.

I giudici del riesame, invero, in base a circostanze del tutto non contestate dal ricorrente, hanno svolto un discorso giustificativo del tutto coerente, ricollegando tra loro il prestito della macchina ai rapinatori, la dazione della somma di denaro, il contenuto della intercettazione ambientale, il rifiuto dell’imputato di declinare il nome della persona consegnataria della autovettura e dalla quale aveva ricevuto denaro proveniente dalla rapina, e traendone dal coacervo degli elementi di fatto così considerati e concatenati la convinzione della piena consapevolezza da parte del prevenuto dell’uso della macchina per commettere il delitto. La prospettazione difensiva di una ipotesi alternativa, nel senso che il prevenuto sarebbe venuto a conoscenza del delitto solo a rapina avvenuta e che il denaro ricevuto dal rapinatore era solo per compensarlo per l’uso della macchina prestata per uno scopo neutro, è ricostruzione del tutto inverosimile, anche se in astratto prospettatibile. Così come alcun elemento concreto e critico viene prospettato avverso il ragionamento dei giudici di merito che ricostruiscono un apprezzabile periodo di tempo durante il quale il direttore dell’Ufficio postale è rimasto privato della libertà personale, ben oltre il tempo della commissione della rapina, come dedotto dal fatto che lo stesso fu imbavagliato, legato mani e piedi e che, solo dopo un apprezzabile lasso temporale dalla fuga dei rapinatori, egli, giuste le sue dichiarazioni, riuscì a liberarsi e a chiamare i soccorsi.

Ora, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la corte di Cassazione, nel momento del controllo della motivazione della sentenza di merito, deve limitarsi a verificare se la giustificazione discorsiva giudiziale sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una seria ricostruzione e apprezzamento dei fatti. Ancora si è detto che la Corte, pur avendo la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l’esistenza della violazione denunciata, non può superare il limite rigoroso che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ne deriva l’inammissibilità, in sede di legittimità, delle censure, come quelle proposte dalla difesa del P., rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att.c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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