T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-06-2011, n. 5649 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: "A seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso indicato in oggetto è emerso che, a carico della S.V., risulta una decreto penale di condanna, emesso il 1° marzo 2006 dal Tribunale di Messina, per delitto non colposo di cui all’articolo 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376. Pertanto la S.V. è esclusa dal concorso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, del bando di arruolamento in oggetto";

Considerato che nessuna delle censure ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura alla quale lamenta che la previsione del bando d’arruolamento applicata dall’atto impugnato è illegittima perché applica indiscriminatamente l’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge n. 226/2004 a tutti i candidati del concorso anziché solo a coloro che non siano al momento di presentazione della domanda in servizio effettivo (sostenendo che per coloro che al momento della domanda sono in servizio effettivo non dovrebbe applicarsi l’esclusione per mera esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo, trattandosi di esclusione non prevista per coloro che già sono in servizio presso le Forze armate) va respinta perché, trattandosi comunque di arruolamento, i requisiti da considerare sono quelli relativi all’arruolamento e non quelli relativi alla permanenza in servizio (servizio che, peraltro, nella fattispecie non aveva carattere permanente, trattandosi di ferma soggetta a scadenza);

– le censure le quali lamentano che l’atto impugnato, in ogni caso, è in realtà un provvedimento indiretto di proscioglimento di imperio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 215/2001; e che sia il bando sia il provvedimento di esclusione sono illegittimi perché incidono direttamente su di un rapporto di lavoro in essere e sul diritto del ricorrente, militare in servizio, alla conversione del rapporto lavorativo da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato vanno entrambe respinte perché l’atto impugnato – come già esposto – è un’esclusione da concorso per difetto dei previsti requisiti, non già un provvedimento che incide su di un rapporto lavorativo in essere o in divenire;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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