Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. Misure cautelari 25005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 7.1.2011 del tribunale dell’Aquila che, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare in carcere, emessa il 7.12.2010, dal gip del tribunale di Pescara nei di lui confronti per il delitto di rapina pluriaggravata ed altro ai danni del personale del deposito della Sadap trasporti srl., e deduce, nell’ordine: omessa sua traduzione dal carcere all’udienza camerale, di cui aveva ricevuto avviso senza aver rinunziato al presenziare,da un lato, assenza dei gravi indizi di colpevolezza per essere stati posti a fondamento della misura i risultati dei tabulati telefonici del suo cellulare che rilevavano la sua presenza nell’ora e nel luogo del delitto e nel percorso di rientro al seguito dei camion che trasportavano la refurtiva.

Il ricorso non merita accoglimento perchè infondato.

L’imputato detenuto ha di certo diritto di presenziare all’udienza camerale deputata a decidere sulla sua libertà alla stregua del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 309 c.p.p., comma 8. Ma un tale diritto deve essere azionato dalla richiesta esplicita dell’imputato in stato di detenzione. Per giurisprudenza autorevolmente di recente ribadita la mancata traduzione all’udienza camerale, perchè non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia però tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina, è vero, la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (S.U. 24.6/1.10.2010, Rv 247833), anche se non comporterà la caducazione dell’ordinanza cautelare. Ma nella specie non è dato rinvenire agli atti nessuna richiesta in tal senso dell’imputato detenuto.

Non è punto vero, poi, che gli indizi siano costituiti solo dalla accertata presenza dell’imputato sul luogo della rapina e nel tragitto percorso dai camion su cui era stata trasportata la merce provento del reato. Un tale dato deve essere collegato ai collegamento telefonici dell’utenza in possesso ed uso dell’imputato con quelle proprie degli altri concorrenti, tali G.C. e N.F., arrestati nella quasi flagranza di reato. Vi è quanto basta per riconoscere un apparato indiziario che, sul piano dei valori della probabilità, propri della fase delle indagini preliminari, resiste alle critiche svolte sul piano della legittimità.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp.att.c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *