T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 24-06-2011, n. 5648 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la contestata esclusione deriva dalla circostanza – risultante dal verbale della Commissione in data 22 novembre 2010 – che la ricorrente nella prova ginnica delle flessioni sul tronco ha realizzato, nel tempo massimo previsto di 2 minuti, n. 21 flessioni; in numero dunque inferiore alle 22 flessioni richieste per il superamento della prova di efficienza fisica;

Considerato che le censure in ricorso – e le connesse istanze istruttorie – risultano da respingere, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che i principi di ragionevolezza e buona fede avrebbero imposto la ripetizione della prova (ripetizione che non sarebbe esclusa dal bando), anche perché la prova della ricorrente era stata "al limite" (21 flessioni anziché 22), va respinta perché proprio i principi di ragionevolezza e buona fede, nonché il principio della par condicio, impongono che le prove siano effettuate, da tutti indistintamente i candidati, una sola volta;

– per le medesime considerazioni va respinta anche la censura – con connessa richiesta di ripetizione della prova — la quale rileva che la ricorrente è in grado di eseguire nei prescritti 2 minuti 50 di quelle flessioni, come da allegato certificato di medico sportivo del 5 gennaio 2011 (certificato peraltro ininfluente perché assai successivo alla data di riferimento);

– la richiesta di acquisizione degli atti e della documentazione relativi alla prova contestata, con riserva di proporre contro di essi querela di falso, va respinta perché superflua ai fini del decidere, essendovi in atti il verbale citato, contro cui è già possibile proporre querela di falso;

– la censura la quale lamenta che il verbale contestato non ha assolto alla sua funzione di rappresentare nel suo compiuto iter l’accertamento, come descritto nel bando di concorso, va respinta perché nel verbale c’è un chiaro, e consentito, rinvio per relationem alle prescrizioni del bando, delle quali non è necessaria una puntuale ripetizione in sede di redazione del verbale; ferma restando la facoltà – che nella fattispecie non risulta esercitata – di contestare mediante querela di falso l’effettiva corrispondenza al vero di quanto verbalizzato dalla Commissione;

– la circostanza che le attestazioni in verbale resistono alle censure sopra considerate comporta la reiezione delle censure di illegittimità derivata formulate contro gli atti successivi;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 1500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricerca

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *