T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-06-2011, n. 5658 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premette il ricorrente di essere ex dipendente dell’Ente Federconsorzi ove era inquadrato con la qualifica di "Quadro C", e di essere transitato presso l’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge n. 460 del 1992, con la VI qualifica funzionale.

Con il ricorso in epigrafe impugna i provvedimenti, pure in epigrafe, con cui è stata disposta la conferma nei ruoli di appartenenza dell’Amministrazione dei dipendenti assunti ai sensi della legge 460/1992, ed i d.P.C.M. con cui sono state individuate le tabelle di equiparazione in attuazione dell’art. 5, legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui non è stato riconosciuto l’adeguato livello di appartenenza in sede di inquadramento, ovvero la IX qualifica funzionale, anziché l’VIII q. f. individuata dall’Amministrazione quale qualifica corrispondente in relazione alla professionalità maturata; lamenta, altresì, che non è stata riconosciuta l’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di attività svolta in favore dell’ente di provenienza, ovvero, in via subordinata alla data del suo trasferimento nell’Amministrazione di appartenenza ed il conseguente livello stipendiale maturato nello stesso Ente di provenienza.

Questi i motivi cui ha affidato le proprie doglianze:

1) Violazione dell’art. 1, legge 460 del 1992 ed art. 5, legge 642 del 1996; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità; violazione dell’art. 3, legge 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Lamenta il ricorrente che, a causa di una non adeguata istruttoria, sarebbe stato erroneamente inquadrato nell’VIII q.f., non essendo stato tenuto in conto, senza motivazione sul punto, che il medesimo ricopriva nella Federconsorzi la qualifica di Quadro "C", assimilabile al IX livello.

2) Violazione dell’art. 202 del T.U n. 3 del 1957 e art. 12 del d.P.R. n. 1079 del 1970, nonché degli artt. 1, 2 e 18 del dPCM 16 settembre 1994, n. 716; violazione dei principi generali in materia di mobilità; eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento.

Deduce il ricorrente che essendo la Federconsorzi un ente pubblico funzionale dello Stato, dovrebbe trovare applicazione la normativa vigente in tema di mobilità tra dipendenti pubblici, con ogni effetto in ordine al riconoscimento, in sede di inquadramento, della retribuzione corrispondente a quella percepita presso la Federconsorzi, anche ai fini previdenziali; in via meramente subordinata assume il ricorrente il diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridico economica maturata dalla data di inserimento nel RUT avvenuto in data 8 luglio 1996.

3) Eccezione di costituzionalità.

In via subordinata, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge 642/96 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., nel punto in cui non è riconosciuta al personale l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza, al contrario di quanto accade per il personale in mobilità tra altre amministrazioni dello Stato.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di servizio presso l’ente di provenienza, e, solo in via subordinata, il riconoscimento dell’anzianità economica maturata dalla data della sua assunzione presso l’Amministrazione statale, nonché il diritto all’integralità del trattamento economico maturato fino all’attualità, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali, senza, peraltro, spiegare scritti difensivi o depositare documenti.

Alla pubblica del 23 giugno 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Tanto premesso, ritiene il Collegio di evidenziare che la Sezione, con sentenza n. 35317/2010 del 3 dicembre 2010, ha respinto il ricorso n. 13689/1998 interposto dal ricorrente avverso il provvedimento in data 15 luglio 1998, successivo ai provvedimenti impugnati con il ricorso all’esame.

Attesa l’omogeneità delle questioni già trattate e definite con la sopra richiamata decisione, al ricorrente non residua più alcun interesse alla decisione del presente gravame.

In ogni caso, non possono che essere confermate le stesse considerazioni già espresse in merito alla medesima vicenda contenziosa, sicché il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto anche conto che nessuna attività difensiva è stata svolta dalle resistenti Amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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