Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 25003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.S.D.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Matera, in composizione monocratica, datata 13/19.7.2010, che, in camera di consiglio, ratificava il patteggiamento sulla pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 2 e artt. 56, 110 e 624 bis c.p., determinandola in anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 600 di multa, deducendo con l’unico motivo di ricorso la violazione di legge penale: in particolare, secondo il ricorrente la sentenza non avrebbe motivato sugli elementi di colpevolezza e sul perchè non siano state riconosciute ed applicate le attenuanti generiche.

2- Vi è da rilevare che il ricorrente con dichiarazione pervenuta in cancelleria l’8.6.2011, ha eccepito la nullità della notifica dell’avviso della udienza camerale per essergli stato notificato, per l’appunto, l’avviso solo il 17.5.2011, senza quindi il rispetto dei trenta giorni previsto dall’art. 610 c.p.p., comma 5.

Il rilievo difensivo è chiaramente infondato per essere stato disposto, giusta nota trascritta in atti, la riduzione del termine a comparire.

3- Il motivo di ricorso è chiaramente inammissibile nel contesto di un processo conclusosi con una pena patteggiata che, come tale, impone nei motivi di impugnazione, e con riferimento solo a specifici oggetti di critica, una esigenza di specificità che nel caso di specie non si intravede. L’opinione contraria darebbe adito alla costruzione di un "patteggiamento con riserva" incompatibile con l’attuale ordinamento del procedimento speciale.

Ora, nella specie, deve certo ritenersi ammissibile, giusto l’indirizzo autorevole di Cass. S.U. 19.1.2000, Neri, il ricorso che censuri la qualificazione giuridica del fatto che è materia sottratta alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che l’errore su tale profilo integra una ipotesi di errore di diritto, come tale deducibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2. Ma, nella specie il motivo è chiaramente inammissibile nella misura in cui tende a porre in discussione la stessa richiesta e lo stesso consenso delle parti al patteggiamento basato sulla espressa accettazione del fatto di reato come contestato e della pena pattuita, nonchè sempre basato sulla rinuncia al diritto di difendersi provando. Il vero è che la motivazione richiesta dall’art. 444 c.p.p. è stata nella specie ampiamente soddisfatta attraverso l’indicazione giudiziale delle fonti di prova, verbali di s.i.t. rese dalle persone offese, e degli elementi di fatto deponenti per il giudizio di equivalenza delle circostanze di segno opposto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n.. 186/2000; n.69/1964) – al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente alle spese ed al versamento della somma di Euro 1.500 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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