T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-06-2011, n. 5657 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la parte ricorrente ha depositato in data 10 gennaio 2011 nota d’udienza con cui, evidenziando che, nelle more del giudizio, l’area in cui esercita la propria attività è stata oggetto di transizione definitiva alle trasmissioni digitali terrestri, e che la medesima ha ricevuto dal Dipartimento per le Comunicazioni del resistente Ministero il provvedimento di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, depositato in atti, ha dichiarato non avere più interesse alla decisone del ricorso, chiedendo, per l’effetto la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese;

CONSIDERATO che, pertanto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del gravame stesso per sopravvenuta carenza di interesse;

CONSIDERATO che, peraltro, sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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