Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 22-06-2011, n. 24994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – B.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bologna data 18/26.3.2010, di conferma della pregressa decisione del tribunale della stessa della stessa città – sez. dist. Di Imola – che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500 di multa per il delitto di appropriazione indebita aggravata di materiali edili ai danni di tale C.A., deducendo nell’ordine: violazione della legge processuale e penale per avere i giudici di merito pronunciato nel merito, anche a fronte di una causa estintiva del reato rappresentata dalla remissione di querela, peraltro contestualmente accettata dalla parte lesa in data 15.11.2004 presso la stazione dei Carabinieri di Lugo, per avere ancora i giudici di Bologna deciso nel merito, nonostante la tardività della seconda querela presentata il 16.11.2004 ben oltre i tre mesi dal marzo 2004, epoca della conoscenza certa della commissione del fatto costitutivo di reato.

2. Il terzo merita accoglimento perchè fondato.

Decisivo ed assorbente di ogni altro, ai fini di decidere, è il relativo della avvenuta remissione di querela extra-processuale del querelante, C.A., in data 15.11.2004, contestualmente accettata dall’imputato. Ora a fronte della causa estintiva del reato non rileva il fatto che successivamente sia stata presentata altro atto di querela, motivato dal fatto che il remittente non aveva adempiuto agli obblighi di restituzione di tutto il materiale indebitamente trattenuto. Il fatto sia prima della remissione che dopo la predetta è sempre la condotta di appropriazione degli stessi materiali e la remissione come tale, per la volontà di legge, non sopporta termini o condizioni che, se apposti e presupposti, non possono incidere su una estinzione del reato ormai irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè estinto il reato per remissione di querela.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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