T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 24-06-2011, n. 5656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

parte resistente si è opposta alla richiesta compensazione delle spese di giudizio;

ritenuto che non si ravvisano responsabilità della stazione appaltante in ordine alla conoscenza di atti che hanno determinato la rinuncia al ricorso; che la ricorrente ha peraltro esercitato l’accesso; che non sussistono particolari ragioni per derogare alla regola del pagamento delle spese da parte del rinunciante;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ex art. 35 c.2 lett c) c.p.a.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese che liquida in complessivi Euro 500 (cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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